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CANONE RAI-CONDONO-FERMO VEICOLO

G

GABRIELE

Ospite
<HTML>La legge dello Stato n.289 del 27.12.2002, finanziaria 2003, recita all’art.17:
“le violazioni relative al canone... possono essere definite anche nelle ipotesi... in cui vi sia un provvedimento amministrativo o giurisdizionale IN CORSO, con il versamento di una somma pari a 10 euro...”.
La circolare 12/E in data 21.2.2003 della agenzia delle Entrate (il Fisco) al punto 12 richiama quanto sopra e precisa così: “sono invece escluse dalla possibilità di definizione le violazioni che attengono a rapporti ESAURITI, vale a dire... sono decorsi i termini di impugnazione della cartella esattoriale o è intervenuta sentenza passata in giudicato...”.

Ora l’agenzia delle Entrate è la controparte dei cittadini e fa i suoi interessi, non certo quelli di questi ultimi.
E allora io chiedo: e perchè se è il rapporto è esaurito il condono è escluso (non ricade nel condono base, prima dell'"anche")?

E comunque è proprio questa la definizione di "esaurito"?
Mi riferisco al FERMO VEICOLO, che l’Esatri (esattore fiscale per conto della Rai) ha “provveduto a disporre presso il Pra tenuto dall’Aci” nei riguardi dei cittadini che non hanno pagato il canone e non hanno fatto opposizione alla cartella esattoriale.
Sul piano concreto e logico non mi pare proprio che il rapporto si sia esaurito!
Questo sul piano logico ma sul piano legale (ahimè in genere tutt’altra cosa)?.

Dal lato economico trattasi di differenza fra “l’integrale pagamento” (circa 180 euro) e “la somma pari a 10 euro”.
Un parere per tale questione urge (per liberare il veicolo) in quanto Esatri scrive che solo “a seguito dell’integrale pagamento delle somme a debito... il Concessionario provvederà ad emettere apposito provvedimento di revoca del fermo interessato”.</HTML>
 
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