Riferimento: Campione d'Italia
L'attività svolta dal notaio può essere fatta rientrare tra le prestazioni di consulenza tecnica o legale. Il Ministero delle finanze nella risoluzione 14 gennaio 1981, n. 422280, aveva già precisato che per prestazioni di consulenza tecnica o legale si devono intendere tutte quelle attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri. Trattasi di prestazioni per le quali è preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realtà, come avviene nelle perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente. Lo stesso Ministero delle finanze e l'Agenzia delle entrate sul punto hanno precisato che configurano attività di consulenza ed assistenza tecnica o legale le prestazioni professionali rese da avvocati e la consulenza legale e/o fiscale necessaria al superamento di procedure burocratiche.
Una volta chiarito che l'attività svolta dal notaio è qualificabile come una prestazione di consulenza tecnica o legale, ai fini della territorialità IVA, rileverà unicamente il luogo in cui il committente soggetto passivo è "stabilito"; nel caso di soggetto non passivo il luogo ove è "stabilito" il prestatore. Va da sé che essendo sia il prestatore che il committente italiani in entrambi i casi (sia che il committente sia o non sia soggetto passivo) la prestazione sarà con IVA italiana (20%).