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Cambio amministratore srl

cippe

Utente
Salve a tutti, ho una domanda da porvi... in caso di cambio di amministratore o vendita di una società, il vecchio amministratore in che rapporti rimane? Perchè ho una società all'estero che ho aperto per dei progetti mai andati in porto e quindi è solo un costo, vorrei venderla o cederla ma vorrei sapere come funziona. Se chi acquista o subentra tra un tot di tempo riceve una verifica vengo chiamato in causa anche io per il periodo che mi compete oppure "eredita" bonus e malus? Perchè mi costa meno cederla che chiuderla ma non voglio poi avere grane visto che è all'estero, sul confine ma pur sempre a 500km e doversi presentare per delle scartoffie non è così comodo...
Grazie
 
Salve a tutti, ho una domanda da porvi... in caso di cambio di amministratore o vendita di una società, il vecchio amministratore in che rapporti rimane? Perchè ho una società all'estero che ho aperto per dei progetti mai andati in porto e quindi è solo un costo, vorrei venderla o cederla ma vorrei sapere come funziona. Se chi acquista o subentra tra un tot di tempo riceve una verifica vengo chiamato in causa anche io per il periodo che mi compete oppure "eredita" bonus e malus? Perchè mi costa meno cederla che chiuderla ma non voglio poi avere grane visto che è all'estero, sul confine ma pur sempre a 500km e doversi presentare per delle scartoffie non è così comodo...
Grazie

chi acquista una società in genere si accolla ogni problematica che possa accadere in futuro a meno che nel contratto di cessione venga esplicitato un obbligo.
secondo me dai le dimissioni da amministratore e cedi tranquillamente.
ciao
 
Se ho ben capito lei vorrebbe cedere le quote da lei detenute nella società e dare le dimissioni da amministratore.
Quindi siamo di fronte a due fattispecie diverse. Con la cessione delle quote, se l'acquirente è d'accordo, lei può essere liberato dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte finora.
Ricoprendo però anche la carica di amministratore, considerando che con le dimissioni non cessa la sua responsabilità per eventuali omissioni commesse nel corso del suo mandato, non sarà completamente al riparo. L'amministratore dimissionario infatti resta responsabile per eventuali danni causati col proprio operato al patrimonio societario e se non ha agito nel rispetto delle norme di legge.

Studio Pontecorvi
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In effetti con la riforma del diritto societario, ormai risalente al 2004, per quel che riguarda le srl, il legislatore non ha dettato nessuna regola, neppure di carattere suppletivo, in ordine alla durata ed alla cessazione della carica degli amministratori.
 
Aggiungo una variante all'argomento. In una srl unipersonale, l'unico socio (extracomunitario) deve recarsi per due mesi nel Paese di origine e mi chiede di nominare un amministratore per gestire la società durante la sua assenza. Individuata la persona (un fratello), ho predisposto una delibera dell'assemblea avente ad oggetto la nomina del nuovo amministratoreche che resterà in carica fino a revoca, allorquando il socio rientrerà in Italia e con nuova delibera riassumerà la carica di amministraore. Trattandosi di fratelli e di una sostituzione temporanea, il socio non vorrebbe registrare le delibere c/o la CCIAA, dati i costi. Pur avendolo sconsigliato, in quanto così facendo egli assume vs i terzi la responsabilità per l'operato del fratello, ritengo che dette delibere possano non essere registrazione. Che ne pensate ? Grazie
 
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