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Cambiale in pagamento

NICOLAN

Utente
Cliente da allo studio cambiale con scadenza 20/02/08 per pagamento di prestazioni professionali arretrate. La cambiale non viene pagata il 20/02
alla scadenza indi l'ufficiale giudiziario eleva protesto in data 25/02. La cambiale
viene cmq pagata il 27/02, con coseguente cancellazione del protesto. Essendo tale titolo appoggiato per l'incasso ad istituto bancario vi chiedo quando va emessa la parcella alla data effettiva del 27/02 (pagamento) o alla data dell'accredito del titolo (presumibilmente 10-15 marzo)? Grazie a chi sarà cosi cortese.
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

Scusate ma non sarei d'accordo,la fattura andava emessa al momento dell'accettazione delle cambiali anche se il pagamento era indicato, come normalemente avviene, a data futura. La cambiale è un titolo di credito e come tale può essere girata in pagamento ad altri, e quindi nel momento in cui è accettata in pagamento è un pagamento anche se porta data di accredito futura. Non ho qui da darti i riferimenti di circolari e quanto altro,ma sono sicuro di questo perchè ho letto molte cose in proposito che confermano questa indicazione avendo avuto molti casi.

Ciao
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

Però al momento di emissione della cambiale io non ho la disponibilità della somma
 
Riferimento: Cambiale in pagamento

Scusate ma non sarei d'accordo,la fattura andava emessa al momento dell'accettazione delle cambiali anche se il pagamento era indicato, come normalemente avviene, a data futura. La cambiale è un titolo di credito e come tale può essere girata in pagamento ad altri, e quindi nel momento in cui è accettata in pagamento è un pagamento anche se porta data di accredito futura. Non ho qui da darti i riferimenti di circolari e quanto altro,ma sono sicuro di questo perchè ho letto molte cose in proposito che confermano questa indicazione avendo avuto molti casi.


Questa era la vecchia posizione dell'ADE che recentemente è stata rivista in seguito ad un paio di sentenze di Cassazione.
 
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Hai qualche riferimento RobCattivelli? te ne sarei grato. ciao

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 13-05-2003, n. 7348 - Pres. Cristarella Orestano F - Rel. Benini S - P.M. Apice U (conf.)
[Rilascio di cambiale]

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere - Preliminare di compravendita immobiliare - Rilascio di cambiali - Obbligo di fatturazione - Sussistenza - Limiti.
In tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali configura l'obbligo di fatturazione, per il prenditore, solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora scadute.
 
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Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 13-05-2003, n. 7348 - Pres. Cristarella Orestano F - Rel. Benini S - P.M. Apice U (conf.)
[Rilascio di cambiale]

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere - Preliminare di compravendita immobiliare - Rilascio di cambiali - Obbligo di fatturazione - Sussistenza - Limiti.
In tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali configura l'obbligo di fatturazione, per il prenditore, solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora scadute.

ottima la sentenza, ho dei dubbi però sulla applicabilità nel caso di specie.
Il nostro amico ha accettato cambiali in pagamento di prestazioni finite ed il titolo per lui era immediatamente spendibile per girata. La sentenza infatti, così come la hai indicata fa giustamente riferimento al momento traslativo della proprietà immobilare che non può che essere il rogito. Infatti dice "l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento ma solo per la parte di importo pagato". Per me significa, giustamente come dici tu fino a concorrenza della parte di negozio maturato ( es. acconto ) per la parte che inerisce il saldo prezzo anche se ricevute in anticipo le cambiali, non realizzano il presupposto impositivo ex art. 6 DPR633 perchè si riferiscono ad una promessa di vendita i cui effetti si concretizzeranno solo con l'atto pubblico di compra vendita. Nel caso di prestazioni di servizi per altro già ultimate perchè crediti pregressi, la prestazione è definita a tutti gli effetti, manca solo il pagamento.

Cosa ne pensate?
 
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