Salve, il trattamento dell'infortunio nel settore terziario è regolato dall'art. 170Nella fattispecie, l'azienda ha corrisposto l'intera retribuzione (100%) per il giorno dell'infortunio; il 60%per i due gg successivi ( considerando che l'infortunio si è esaurito nei tre giorni).
Per quanto sopra, si ritiene corretta la retribuzione corrisposta.
Per opportuna conoscenza, si allega l'estratto.
saluti domenico
Art. 170 - Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art.73, D.PR. 30 giugno 1965, n.1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.187 per la
giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal
datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL
fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza)
2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornalie ra netta
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all'art.187.