Riferimento: buoni pasto
Non mi occupo di lavoro ma ti segnalo
Vitto, mense, prestazioni e indennità sostitutive (art. 51 c. 2 lett. c DPR 917/86)
Sono esclusi dalla base imponibile:
1) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (es. pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante, pasti forniti al personale imbarcato su navi o aerei, fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti, ecc.);
2) le somministrazioni di pasti effettuati in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (comprese quelle derivanti da convenzioni con ristoranti);
3) le seguenti prestazioni o indennità sostitutive:
- le prestazioni sostitutive (tickets restaurant, somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato), fino all'importo complessivo giornaliero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e delle somme poste a carico dei lavoratori, di euro 5,29 (Circ. Min. 7 febbraio 1997 n. 29/E, Circ. Min. 23 dicembre 1997 n. 326/E). L'esclusione si applica anche ai lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo (Ris. Min. 30 ottobre 2006 n. 118/E);
- l'indennità sostitutiva di mensa, consistente in un'erogazione in denaro, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, solamente se corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. Il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità dell'attività svolta dal dipendente.