Le istruzione relative al modello 730/2004 riguardo le borse di studio citano testualmente:
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
• le borse di studio corrisposte dalle regioni a
statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre
1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle
corrisposte dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e Bolzano
allo stesso titolo;
• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
• le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
• le borse di studio corrisposte ai sensi del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza
delle scuole universitarie di specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia;
• borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
Non mi sembra questo il caso per cui, la figlia non risulterà a carico nell'anno 2004 (salvo che non venga aumentato il limite reddituale per la definizione di soggetto a carico in sede di UNICO2005 o 730/2005" e il percipiente la borsa non sarà obbligato alla presentazione del modello se rientra nelle casistiche previste:
Istruzioni 730/2004
"Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
• redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi), per i quali non sia obbligatoria la tenuta
delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare
le ritenute di acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto
dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di
conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con uno o diversi sostituti
d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• solo redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare
complessivo non superiore a euro 7.500,00 se il periodo di lavoro è pari all’intero anno e non sono state operate
ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta
che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione
principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche
redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
(box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune
borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità,
comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente
non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche );
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche
per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Il tutto chiaramente dovrà essere verificato con le istruzioni relative all'anno di imposta 2004..
Ciao..