Buongiorno,
leggendo il testo modificato dell'art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001, a seguito della legge di conversione del DL 76/2020 n. 120 dell' 11 settembre 2020 in materia di semplificazioni, mi sembra di capire che gli interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento rientrino nella fattispecie della "ristrutturazione edilizia" e quindi possano usufruire del SUPERBONUS 110% come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E del 08/08/2020, sopraccitata. Ammenoché, gli edifici preesistenti non siano situati in Zona A o sottoposti a particolari vincoli.
Per favore, non essendo un esperto in materia di fisco, potete cortesemente indicarmi se sto interpretando correttamente il testo della nuova legge, o in alternativa se, secondo Voi, il superbonus 110% non spetterebbe in caso di demolizione, ricostruzione ed ampliamento?
Ringrazio anticipatamente e riporto un estratto delle modifiche apportate al DPR 380/2001, tratto dalla gazzetta ufficiale del 14 settembre 2020.
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 3, comma 1, alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria .»