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Bonus natale 100 euro

Volevo chiedervi una info sul bonus natale. Come si calcolano i 28000 di reddito?

Per intenderci è il rigo 11 o 137 del 7³0?
Mio figlio ha un figlio e moglie non a carico quindi con la modifica ci rientra.

Il figlio è a carico 100 % a lui perché nella cu esce digli 100% a nome suo



Come lavoro ha meno di 28000 ma con i redditi di cedolare secca sfora i 28000. Mi aiutate a capire quale dato va tenuto in considerazione?



Potrebbe chiedere i soldi a nome della moglie?
 
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Volevo chiedervi una info sul bonus natale. Come si calcolano i 28000 di reddito?

Per intenderci è il rigo 11 o 137 del 7³0?
Mio figlio ha un figlio e moglie non a carico quindi con la modifica ci rientra.

Il figlio è a carico 100 % a lui perché nella cu esce digli 100% a nome suo



Come lavoro ha meno di 28000 ma con i redditi di cedolare secca sfora i 28000. Mi aiutate a capire quale dato va tenuto in considerazione?



Potrebbe chiedere i soldi a nome della moglie?
Aspetto lumi pure io..
In quanto il 730 si riferisce al reddito 2023 invece per il bonus natale bisogna guardare il 2024...anche se non è finito l anno
 
Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
((
b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
))
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

((
2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
))

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto ((indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli)), e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata ((dal lavoratore beneficiario)) ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione
 
Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
((
b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
))
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

((
2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
))

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto ((indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli)), e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata ((dal lavoratore beneficiario)) ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione
Ma spiega in parole povere...gli articoli li abbiamo letti...la domanda..è semplice, gentilmente risposte semplici
 
mi pare che te l' ho già scritto, ma forse, come si suol dire, sono io che mi son spiegato male...

...se li chiedi....se poi supererai i 28000 li restituirai...
se non lo chiedi, se poi non supererai i 28000 li prenderai col 730...
 
Hanno detto che li mettono con la 13ima
Studiocel è un utente molto preparato e ti ha detto tutto corretto m ijnmodo più tecnico. Se li richiedo li avrai con la 13esima. Se non lo fai li avrai quando farai la dichiarazione dei redditi. Insomma considerata la somma irrisoria poco cambia ma avrai tutto. Stai sereno avrai i tuoi soldi se ne avrai diritto.

Piuttosto il mio quesito del reddito complessivo volevo capire cosa viene inteso se è il rigo 11 o 137 del 7³0? Inoltre vorrei capire se nel caso spiegato al primo post può essere richiesto anche dal coniuge che non ha il figlio a carico ma può modificare in sede di dichiarazione se non vado errato. Grazie
 
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