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Bonus fiscale 20% su mobili ed elettrodomestici

pinus

Utente
"Tale bonus è applicabile solo a chi ha chiesto o chiederà lo sconto fiscale del 36%. Tuttavia le opere di recupero devono essere state iniziate e pagate con bonifico dopo il primo luglio 2008".

Sapete dirmi se c'è possibilità di usufruire dell'agevolazione per chi ha eseguito una ristrutturazione nel 2007 (fattura 2007 e bonifico 2007) proseguita nel 2008 (fattura 2008 e bonifico 2008) e sicuramente ci sarà un'altra fattura nel 2009 con bonifico 2009.

In realtà i lavori sull'immobile sono finiti ma l'amministratore deve effettuare ancora un altro bonifico con relativa fattura in quanto ci sono condomini che non hanno ancora pagato!!!!!

Inoltre nel caso fosse possibile, quale sarebbe la procedura?
 
Riferimento: Bonus fiscale 20% su mobili ed elettrodomestici

Purtroppo no in ogni caso, in quanto trattasi di parti comuni condominiali.

La Circolare ADE del 16 Luglio 2009 n. 35/E ha infatti precisato che "nel limitare la fruizione del nuovo beneficio ….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali... per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali".

E aggiunge:

"Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l’agevolazione prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile. Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:

· manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457;

· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457;

· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457"
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Riferimento: Bonus fiscale 20% su mobili ed elettrodomestici

Per essere più precisi si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e non si tratta di parti comuni. La ristrutturazione è stata eseguita sull'intero palazzo.

Comunque se leggi bene, la circolare che hai citato afferma che "Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità
immobiliari residenziali, relativi a:
· manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.
 
Riferimento: Bonus fiscale 20% su mobili ed elettrodomestici

La questione è molto semplice: se l'intervento di ristrutturazione è effettuato sulle singole unità immobiliari, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici spetta, se effettuato sulle parti comuni di un edificio, no.

L'inciso "effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali" non significa "effettuati sull'intero palazzo", bensì tende ad escludere fattispecie di immobili non residenziali.

Nel primo post hai parlato di "lavori sull'immobile" e non di "lavori sui singoli appartamenti di tale immobile".

Ad ogni buon conto, il pagamento di mobili ed elettrodomestici deve essere effettuato ai sensi della Legge 33/2009.
 
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