Riferimento: bonus famiglia
Dalle istruzioni ministeriali:
EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se riferiti al periodo d’imposta 2008
Se Si richiede il rimborso tramite l'Agenzia delle entrate (sempre dalle istruzioni ministeriali):
Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”. Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.
Se non si è obbligati a presentare dichiarazioni dei redditi è quindi più pratico (e si hanno i soldi prima) presentare la domanda al datore di lavoro
salve
dc