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biglietti trenix francesco

S

stefano

Ospite
Se ti puo' essere utile, franceso, la risoluzione 27 giugno 2001 n. 93/E parla specicamente della vendita di biglietti viaggio da parte delle agenzie turistiche.
Su norme etributi si dice che 'Dall'ambito di applicazione del Dm 340/1999 sono escluse tutte quelle attivita' per le quali le agenzie intervengono con funzioni di semplice intermediario (ad esempio la prenotazione di alberghi e di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione del passaporto). In questo caso, le agenzie agiscono quindi in nome e per conto del viaggiatore, per cui il regime speciale non si rende applicabile. L'effetto piu' importante di tale esclusione si ha sulle regole per la detrazione dell'Iva sugli acquisti, che va eseguita secondo le usuali regole del sistema Iva (cioe' con il criterio di detrazione "imposta da imposta"), anziche' secondo le regole del regime speciale (detrazione "base da base").

Spero che ti sia utile

ciao
 
Grazie tante Stefano, finalmente si è tornati a parlare di argomenti "SERI". Hai perfettamente ragione circa l'attività di intermediazione e la sua esclusione dal regime speciale. Io, però, ho alcuni biglietti di trenitalia acquistati dall'agenzia per conto del cliente, ma non a suo nome, perchè l'amministrazione non ha rinnovato l'accordo con le FS che permetterebbe di compravendere i biglietti in nome e per conto del cliente (intermediazione appunto). Qindi devo registrare i biglietti come costo che viene inquadrato nel regime speciale come singolo servizio di compravendita, dal quale sorge l'obbligo per l'agenzia di emettere fattura con l'indicazione dell'IVA (che ha una percentuale del 10). Devo quindi applicare un regime IVA simile a quello "imposta da imposta", ma non so se posso scorporare l'imposta sui biglietti acquistati.
GRAZIE
 
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