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Alan
Ospite
Imposte dirette - Redditi di lavoro autonomo - Componenti negativi di reddito - Costo sostenuto per l’acquisto di una banca dati su cd-rom - Deducibilità per quote di ammortamento
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate illustra il trattamento, in capo ai titolari di reddito di
lavoro autonomo professionale, del costo sostenuto per l’acquisto di una banca dati su cd-rom.
Caratteristiche della banca dati
Nel caso di specie, il cd-rom contiene numerosi file con schemi e modelli di diversi documenti (es. istanze,
comunicazioni e ricorsi, contratti ed accordi vari, atti societari, bilanci, perizie, ecc.).
Natura di bene materiale strumentale
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la suddetta banca dati - tenuto conto delle relative caratteristiche - rappresenta un bene materiale strumentale, ammortizzabile per quote di ammortamento non superiori a
quelle risultanti dall’applicazione, al costo del bene, dei coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88 (ai sensi dell’art.
54 comma 2 del TUIR). Nella fattispecie in esame, risulta applicabile l’aliquota del 15%.
Non è quindi ammessa la deduzione integrale dell’intero costo nell’esercizio in cui interviene il pagamento (è dunque inapplicabile il criterio di cassa). Ciò sarebbe possibile esclusivamente nel caso in cui tale costo fosse non superiore a 516,46 euro.
La risoluzione 72/2006 precisa altresì che la banca dati su cd-rom non può essere considerata un bene immateriale e, come tale, non è ammortizzabile per quote costanti in misura non superiore a un terzo del costo (ai sensi dell’art. 103 co. 1 del TUIR).
Nella risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che la deducibilità del costo deve avvenire per “quote costanti di ammortamento”.
Tuttavia, questa circostanza:
• non emerge dal dato normativo, il quale si limita ad affermare che le quote annuali di ammortamento devono essere non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal richiamato DM 31.12.88;
• sembra contrastare con quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circolare 18.6.2001 n. 58 (§ 2.4), nella quale
si sostiene che, “qualora gli ammortamenti annuali vengano effettuati in misura inferiore a quella risultante dai
coefficienti, le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, ferma
restando la quota massima prevista”, parendo così implicitamente ammettere che le quote di ammortamento possano anche essere – nei diversi esercizi – di importo diverso.
Morina - Deducibilità lunga ai Cd con data-base dei professionisti - Il Sole - 24 Ore del 26.5.2006, p. 27
Felicioni - Banche dati ammortizzabili al 15% - Italia Oggi del 26.5.2006, p. 35
Risoluzione Agenzia delle Entrate 25.5.2006, n. 72 - www.finanze.it
Circolare Agenzia delle Entrate 18.6.2001, n. 58 - www.finanze.it
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate illustra il trattamento, in capo ai titolari di reddito di
lavoro autonomo professionale, del costo sostenuto per l’acquisto di una banca dati su cd-rom.
Caratteristiche della banca dati
Nel caso di specie, il cd-rom contiene numerosi file con schemi e modelli di diversi documenti (es. istanze,
comunicazioni e ricorsi, contratti ed accordi vari, atti societari, bilanci, perizie, ecc.).
Natura di bene materiale strumentale
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la suddetta banca dati - tenuto conto delle relative caratteristiche - rappresenta un bene materiale strumentale, ammortizzabile per quote di ammortamento non superiori a
quelle risultanti dall’applicazione, al costo del bene, dei coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88 (ai sensi dell’art.
54 comma 2 del TUIR). Nella fattispecie in esame, risulta applicabile l’aliquota del 15%.
Non è quindi ammessa la deduzione integrale dell’intero costo nell’esercizio in cui interviene il pagamento (è dunque inapplicabile il criterio di cassa). Ciò sarebbe possibile esclusivamente nel caso in cui tale costo fosse non superiore a 516,46 euro.
La risoluzione 72/2006 precisa altresì che la banca dati su cd-rom non può essere considerata un bene immateriale e, come tale, non è ammortizzabile per quote costanti in misura non superiore a un terzo del costo (ai sensi dell’art. 103 co. 1 del TUIR).
Nella risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che la deducibilità del costo deve avvenire per “quote costanti di ammortamento”.
Tuttavia, questa circostanza:
• non emerge dal dato normativo, il quale si limita ad affermare che le quote annuali di ammortamento devono essere non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal richiamato DM 31.12.88;
• sembra contrastare con quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circolare 18.6.2001 n. 58 (§ 2.4), nella quale
si sostiene che, “qualora gli ammortamenti annuali vengano effettuati in misura inferiore a quella risultante dai
coefficienti, le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, ferma
restando la quota massima prevista”, parendo così implicitamente ammettere che le quote di ammortamento possano anche essere – nei diversi esercizi – di importo diverso.
Morina - Deducibilità lunga ai Cd con data-base dei professionisti - Il Sole - 24 Ore del 26.5.2006, p. 27
Felicioni - Banche dati ammortizzabili al 15% - Italia Oggi del 26.5.2006, p. 35
Risoluzione Agenzia delle Entrate 25.5.2006, n. 72 - www.finanze.it
Circolare Agenzia delle Entrate 18.6.2001, n. 58 - www.finanze.it