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Ospite
un autotrasportatore c. terzi internazionale con volume d'affati nell'anno precedente composto al 50% da trasporti all'estero con fatturazione senza iva puo' chiedere ad altri trasportatori di eseguire per suo conto trasporti in esenzione con l'emissione di dichiarazione d'intento?

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ecco un testo molto riassuntivo di ciò che si deve fare:

"STATUS" di ESPORTATORE ABITUALE: BREVI CENNI

Le imprese che pongono in essere abitualmente operazioni di cessioni all' esportazione possono, al verificarsi di determinati presupposti, acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità . (2) In particolare, le operazioni che rilevano ai fini dell'applicazione della predetta disciplina e che quindi concorrono alla formazione del cosiddetto plafond sono:

le esportazioni dirette (escluse le esportazioni indirette e le cessioni a viaggiatori stranieri extra- Ue);
le operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
le operazioni connesse a trattati e accordi internazionali ;
operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino ;
cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari .
Per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità, quindi applicando il meccanismo del plafond , è necessario ottenere lo status di esportatore abituale .

La predetta qualificazione spetta all'operatore solo se sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni :

le operazioni sopra indicate superano il 10 per cento del volume d' affari nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti;
sono registrate nell' anno solare o nei dodici mesi precedenti , anche relativamente a fatture d'acconto.
L' importo delle operazioni di esportazione registrate nel periodo di riferimento costituisce il plafond , (3) nel cui limite l'esportatore può acquistare o importare senza applicazione dell'Iva. (4) Inoltre l'art. 2 comma 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28 ha uniformato le regole per la qualificazione di esportatore con quelle della costituzione del plafond . In entrambi i casi si fa riferimento alle operazioni registrate.

OBBLIGHI FORMALI: DISCIPLINA PREVIGENTE

La possibilità di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità (art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972) è subordinata , oltre alla sussistenza dei requisiti sostanziali, (5) ad una serie di adempimenti .

In particolare l' intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare "da apposita dichiarazione , redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore (...) prima dell' effettuazione dell'operazione". (6) Si tratta, appunto, della c.d. dichiarazione d' intento .

Caratteristiche delle dichiarazioni d'intento

Le dichiarazioni d'intento devono essere redatte in conformità al D.M. 6 dicembre 1986 e devono contenere un numero progressivo indicato dal dichiarante, il numero attribuito dal fornitore (che riceve il documento), i dati anagrafici del dichiarante, del destinatario ed una dichiarazione analoga a quella indicata qui di seguito.

Il sottoscritto, intendendo avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72, chiede sotto la propria responsabilità, di acquistare o importare ... ( descrizione dei beni )


Inoltre è necessario indicare a quali acquisti di beni e servizi faccia riferimento tale documento. (7) In particolare la dichiarazione d'intento può riguardare :

una singola operazione ;
gli acquisti fino ad un massimale di valore;
gli acquisti effettuati dalla data della richiesta fino ad una data che non può essere successiva al 31 dicembre dell'anno in corso.
Obblighi di numerazione e registrazione

Obblighi del dichiarante (acquirente)
Obblighi del fornitore (o prestatore)

Rilascio della dichiarazione d'intento

Numerazione progressiva
Numerazione progressiva

Annotazione in un apposito registro , tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972, entro i 15 giorni successivi all'emissione (*) (**)
Annotazione in un apposito registro, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della stessa (*) (**)

Indicazione nella fattura degli estremi della richiesta del proprio cliente

Conservazione delle dichiarazioni d'intento emesse
Conservazione delle dichiarazioni d'intento ricevute

(*) In alternativa l'annotazione può essere effettuata anche in un' apposita sezione dei registri relativi alle fatture emesse o dei corrispettivi. Non è più obbligatoria, quindi, la tenuta di un apposito registro vidimato (8)
(**) Il registro tenuto per la registrazione delle dichiarazioni d'intento (emesse e ricevute) non deve più essere bollato obbligatoriamente. E' necessario solo che le pagine siano progressivamente numerate (9)


OBBLIGHI FORMALI: DISCIPLINA ATTUALE

Come già accennato in precedenza, la legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto ulteriori adempimenti a carico dei soggetti passivi ai fini Iva . In particolare l'art. 1, comma 381, L. 311/2004 ha modificato l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 746/1983.

E' stato previsto, per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali, l' obbligo di comunicare all' Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d' intento ricevute .

La trasmissione deve essere effettuata unicamente utilizzando il canale telematico (direttamente o tramite un intermediario abilitato) (10) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento. L'adempimento deve essere assolto utilizzando modelli conformi a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. (11) Osservando, senza neppure troppa attenzione, l'intervento normativo contenuto nella Finanziaria 2005, è agevole riscontrare come il Legislatore non abbia abrogato , perlomeno espressamente, l' obbligo di annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute. L'art. 1, comma 381 della L. 311/ 2004 ha previsto il nuovo adempimento, relativo alla trasmissione telematica dei predetti dati, aggiungendo un periodo nel corpo dell'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/1983. Non è stata invece eliminata la parte della disposizione, contenuta nel comma 2, in base alla quale la dichiarazione d' intento deve essere " annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro".

Alla luce di quanto sin qui esposto sembra che gli obblighi formali, anche dopo l'applicazione della L. 311/2004 siano rimasti invariati (cfr. tabella precedente). Tale punto, però, merita maggiore attenzione.

Infatti non sembra che, dalla mancata registrazione , ovvero istituzione del registro delle dichiarazioni di intento , possa scaturire l'irrogazione di sanzioni sanzioni a carico del contribuente.

Tale conclusione può essere supportata invocando l'applicazione dello Statuto del contribuente, (12) ed in particolare dell'art. 10, che prevede l' inapplicabilità delle sanzioni per i comportamenti che si traducono in violazioni meramente formali delle disposizioni di legge. Inoltre l'art. 6, comma 5- bis , D.Lgs. 472/1997 prevede la non punibilità di tutte quelle violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo e che non pregiudicano l' attività di controllo svolta dall'Amministrazione finanziaria.

E' necessario quindi verificare che la mancata registrazione delle dichiarazioni d' intento costituisca innanzitutto una violazione di tipo formale . L'operazione è agevole in quanto l'inadempimento non determina né un minor versamento del tributo, né una sottrazione di base imponibile. Inoltre deve essere anche verificato che l'inadempimento non rechi pregiudizio all'attività di controllo. In questo caso devono essere tenute in considerazione le indicazioni fornite con la C.M. 3 agosto 2001, n. 77/E dell'Agenzia delle Entrate. La circostanza che l' attività di controllo del Fisco possa in qualche modo essere ostacolata a causa del comportamento tenuto dal contribuente (13) deve essere verificata di volta in volta .

Il problema potrà essere risolto avendo riguardo ai dati che il cedente o prestatore è tenuto a trasmettere in virtù del nuovo obbligo. Il modello che il contribuente deve utilizzare per l'adempimento non è strutturato in maniera tale da prevedere l'effettuazione della comunicazione dei dati in forma aggregata.

In buona sostanza devono essere fornite autonomamente le indicazioni contenute nelle singole dichiarazioni d' intento . L'indicazione deve essere quindi tenuta distinta per ogni singola dichiarazione riportando altresì un numero progressivo.

Appare dunque possibile un' agevole ricostruzione della situazione riferibile al singolo esportatore con l'indicazione di dati non meno dettagliati di quelli che sarebbero desumibili dal registro delle dichiarazioni d'intento ove il contribuente avesse assolto correttamente l'adempimento.

Al lettore non sarà certamente sfuggito come l' invio telematico dei predetti dati renda possibile il controllo di tali operazioni con maggiore efficacia rispetto al caso in cui le dichiarazioni siano state correttamente annotate nel registro di cui al D.L. 746/1983.

Infatti, la possibilità di prendere visione delle dichiarazioni d'intento era subordinata, prima della modifica in rassegna, ad un accesso presso la sede del contribuente.

Ora, invece, i dati sono noti all'Amministrazione finanziaria indipendentemente dall'inizio di qualsiasi accesso, ispezione e verifica per effetto della trasmissione telematica degli stessi.

Deve poi ulteriormente osservarsi che la periodicità di invio è mensile . Pertanto il lasso di tempo che intercorre tra le dichiarazioni d'intento ricevute (la cui registrazione sia stata nei 15 giorni successivi omessa), e la ricezione dei dati stessi è estremamente limitato.

Alla luce del quadro sin qui delineato appare ragionevole ritenere che la mancata istituzione del predetto registro , ovvero la mancata annotazione dei documenti ricevuti (o emessi), non dovrebbe dare luogo all'irrogazione di alcuna sanzione . La C.M. 41/E/2005 ha ricordato che l'obbligo di comunicazione telematica delle dichiarazioni d'intento non sostituisce gli altri adempimenti a carico del fornitore, tra i quali vi è la presa in carico di tali dichiarazioni su un apposito registro o in un'apposita sezione del registro fatture o corrispettivi. Tuttavia tale precisazione non confligge con quanto finora detto: la mancata registrazione delle dichiarazioni d' intento è certamente un inadempimento , ma non è sanzionabile in quanto trattasi di una violazione meramente formale.

La nuova situazione, potrebbe essere così sintetizzata, anche con l'aiuto di un esempio.

Schema riassuntivo

Dichiarazione d'intento (data di ricezione)
Data di registrazione
Data di invio telematico
Sanzioni

10 giugno 2005
25 giugno 2005
16 luglio 2005
NO

10 giugno 2005
30 giugno 2005 (*)
16 luglio 2005
NO

10 giugno 2005
25 giugno 2005
Omissione
(o tardività)
SI sanzione tra il 100 ed il 200 per cento dell'imposta

(*) La tardività è una irregolarità meramente formale, che non ostacola i controlli


CONCLUSIONI

Sarebbe quanto mai opportuno un intervento del Legislatore che abrogasse espressamente l' obbligo di istituire un apposito registro , ovvero registrare, anche in una sezione specifica dei registri delle fatture o corrispettivi, le dichiarazioni d' intento emesse o ricevute.

La duplicazione di adempimenti che non portano alcun contributo concreto alla lotta all'evasione fa sorgere solo ulteriori dubbi interpretativi rischiando così di alimentare il contenzioso fiscale.

L'obbligo di trasmettere telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento rappresenta, di fatto, l'evoluzione del precedente obbligo entrato in vigore in un periodo e in un sistema nel quale la telematica non aveva ancora preso il sopravvento nei rapporti con il Fisco.

_____

(1) L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Tale regime trova fondamento nell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(3) Al fine di determinare correttamente l'ammontare del plafond disponibile non devono essere considerate tutte le operazioni non imponibili. Ad esempio devono essere escluse le cessioni ad esportatori abituali, le cessioni di beni in transito, le cessioni di beni destinati a depositi Iva, le cessioni ad organismi dello Stato per cooperazione, ecc. Il lettore potrà quindi fare riferimento all'elenco delle operazioni sopra riportate.

(4) L'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 non può trovare applicazione, però, per gli acquisti dei fabbricati e delle aree edificabili. In questo caso, anche se l'esportatore abituale ha maturato plafond , l'operazione deve essere assoggettata ad Iva se il bene immobile è ubicato nel territorio dello Stato. Infatti in questo caso trova applicazione il principio della territorialità di cui all'art. 7 D.P.R. 633/1972.

(5) Cioè lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond disponibile.

(6) Così dispone l'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 conv. nella L. 27 febbraio 1984, n. 17.

(7) Nel modello conforme a quello approvato con il D.M. 6 dicembre 1986 l'indicazione può essere fornita contrassegnando un'apposita casella.

(8) La semplificazione è entrata in vigore dal 14 marzo 1997 per effetto dell'art. 2 comma 3, L. 28/1997.

(9) La semplificazione è entrata in vigore con l'approvazione dell'art. 8 L. 383/2001 che, modificando direttamente il testo dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972, ha eliminato il predetto obbligo.

(10) Con la procedura Internet o Entratel.

(11) Provvedimento 14 marzo 2005, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2005, n. 66, S.O. n. 47.

(12) L. 27 luglio 2000, n. 212.

(13) Che nel caso di specie avrebbe omesso di trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

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...non la farei poi così facile.
Il registro è necessario anche per "tenere il conto" del plafond utilizzato per acquisti senza applicazione dell'IVA.
 
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