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auto uso ufficio

  • Creatore Discussione Arch. Umberto Valentini
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A

Arch. Umberto Valentini

Ospite
<HTML>Sono da tempo Designer e Consulente di un'Azienda operante nel settore dell'Elettronoca di consumo e professionale (compreso accessori, palchi, luci e quant'altro), per la quale spesso svolgo attività di promozione e/o supporto a Fiere e Manifestazioni a cui l'Azienda partecipa, oltre ad avere la necessità di essere operativo all'esterno del mio Studio conducendo ripetutamente raporti di lavoro con Aziende esterne che realizzano su mio progetto articoli e/o parti di essi per conto della Società per cui lavoro.
Per queste esigenze e essendo in procinto di cambiare auto, avevo pensato di immatricolare il veicolo come uso ufficio, ma non riesco ad avere una chiara rappresentazione del regime fiscale di cui poter eventualmente usufruire.
Dato l'interesse generale del quesito che riguarda un gran numero di Professionisti con le mie stesse esigenze, mi auguro che qualcuno sia in grado di fare definitiva chiarezza sull'argomento.</HTML>
 
<HTML>La nuova auto che acquisterai e che farai intestare al tuo ufficio, segue le regole generali e peculiari che riguardano le autovetture.

Al fine di limitare gli abusi che in passato hanno caratterizzato l'utilizzo professionale ed imprenditoriale di siffatto bene sono state emanate alcune norme antielusive.

In pratica per un professionista:

E' indetraibile l'iva per il 90% del suo importo (art 19 bis1 lett a dpe 633/72 e legge 388/00)

ai fini delle imposte vale quanto sancito dall'art 121 bis del Testo unico delle Imposte dirette ossia il valore è ragguagliato ad un massimo di L. 35 milioni ed è ammortizzabile nella misura del 25% parametrato sul 50% di tale valore.

Non è ammesso l'ammortamento anticipato

ciao</HTML>
 
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Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI “USO UFFICIO”


Riferimenti: Art. 19-bis 1, lett. c), DPR n. 633/72
Art. 121-bis, DPR n. 917/86



Secondo quanto recentemente precisato dall’Agenzia delle Entrate, per gli autoveicoli omologati “uso ufficio” è possibile detrarre interamente l’IVA relativa all’acquisizione e alle spese di esercizio (manutenzione, riparazione, carburanti, ecc.), così come dedurre il 100% dei relativi costi, a condizione che l’autovettura sia effettivamente utilizzata nell’ambito aziendale/professionale come “ufficio mobile”.
È chiarito quindi con precisione che il favorevole trattamento riservato a tali autoveicoli è limitato solo a quelli propriamente impiegati per uso ufficio, non essendo sufficiente, a differenza di quanto sovente pubblicizzato dalle imprese che li commercializzano, la semplice omologazione.
QUALIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PER USO UFFICIO
L’offerta commerciale in campo automobilistico propone quale “alternativa fiscale” l’utilizzo delle c.d. “business car”, ossia di quelle autovetture omologate per uso ufficio, adattate e dotate al loro interno, in maniera permanente, di speciali attrezzature (computer, stampante, fax, ecc.) tali da renderle dei veri e propri “uffici mobili”.
Nell’ambito del codice della strada (D.Lgs. n. 285/92, in breve “c.d.s.”) tali autoveicoli rientrano tra quelli “per uso speciale”, definiti dalla lett. g) dell’art. 54 come “caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio”, sui quali “è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.
Tra gli autoveicoli aventi le citate caratteristiche “per uso speciale” l’art. 203 del Regolamento di attuazione del c.d.s. identifica appunto la particolare categoria degli autoveicoli per uso ufficio.
Qualificare correttamente gli autoveicoli in base alla loro collocazione all’interno dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/92 è fondamentale, in quanto è proprio con riferimento alla definizione fornita dal codice della strada che le norme fiscali identificano i veicoli per i quali operano le limitazioni alla detraibilità dell’IVA ovvero alla deducibilità dei costi.
Come principio generale, va considerato infatti che solo se un veicolo rientra in una delle categorie espressamente richiamate dagli artt. 19-bis 1, DPR n. 633/72 ovvero 121-bis, TUIR è soggetto alle specifiche restrizioni poste da tali disposizioni.
Sulla base di tale ragionamento, ossia sul mancato richiamo, nelle norme citate, dei veicoli di cui alla lett. g), D.Lgs. n. 285/92, l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità della detraibilità dell’IVA e deducibilità delle spese relative agli autoveicoli omologati “per uso ufficio”, al verificarsi comunque delle condizioni di seguito esposte.
DETRAIBILITÀ DELL’IVA
La detraibilità dell’IVA sull’acquisto, importazione e leasing, nonché sulle prestazioni di manutenzione, custodia, riparazione, ecc. delle autovetture è regolata dalla lett. c) dall’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72, che, in particolare, fissa il criterio di indetraibilità oggettiva dell’imposta in relazione agli autoveicoli di cui:
- alla lett. a) dell’art. 54 del c.d.s., ossia autovetture per il trasporto di persone;
- alla lett. c) dell’art. 54 del c.d.s., ossia autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.
Gli autoveicoli per uso speciale di cui alla lett. g) dell’art. 54 non sono compresi tra quelli per i quali opera la detrazione parziale dell’IVA, talché agli stessi vanno applicate le regole generali contenute nell’art. 19, DPR n. 633/72, che in relazione :
v all’acquisto, importazione, leasing e noleggio;
v alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione;
all’acquisto e importazione dei relativi carburanti e lubrificanti;
subordinano l’esercizio della detrazione dell’imposta, all’utilizzo dei beni per effettuare operazioni imponibili o a queste assimilate ai fini della detrazione.
Come ribadito dalla Risoluzione n. 179/E del 12.11.2001, per poter operare la detrazione è sufficiente che lo stesso venga destinato, in base alla sua natura oggettiva, ad operazioni che danno diritto alla detrazione. Nello specifico, secondo l’Amministrazione Finanziaria, assume rilevanza l’omologazione del veicolo per “uso speciale”.
Sul punto va sottolineato che la citata Risoluzione n. 179/E richiede anche l’utilizzo effettivo del veicolo in conformità alla destinazione attribuita in sede di omologazione (“uso ufficio”), che si concretizza nella soddisfazione delle necessità aziendali di disporre di uffici amministrativi mobili, come tali impiegati in occasione, per esempio, di mostre, fiere o manifestazioni commerciali o promozionali in genere.
Sulla base della predetta interpretazione ministeriale si può desumere che l’utilizzo del veicolo in esame per soddisfare esigenze di diverso tipo, quali, ad esempio, per il trasporto di persone o cose, quale semplice mezzo di trasporto, ancorché nell’esercizio della propria attività, non consente la detrazione dell’IVA.
Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, l’acquisto di un veicolo ad uso ufficio da parte di un pubblico esercizio, per il quale ben difficilmente si può sostenere l’effettivo utilizzo quale “ufficio mobile”.
Un caso a sé stante è invece rappresentato dall’acquisto del veicolo in esame da parte degli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali si può intravvedere, considerata la particolare attività esercitata, l’impiego dello stesso quale “ufficio mobile”.
IMPOSTE DIRETTE
Anche ai fini delle imposte dirette, le autovetture omologate per uso speciale beneficiano della deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti, dal momento che non sono espressamente richiamate nell’ambito dell’art. 121-bis, che pone delle limitazioni relativamente:
- alle autovetture per il trasporto di persone, di cui alla lett. a) del citato art. 54 del c.d.s.;
- agli autocaravan, di cui alla lett. m) del citato art. 54 del c.d.s.
Quanto esaminato ai fini della detraibilità dell’IVA va esteso anche all’individuazione del trattamento ai fini delle imposte dirette. La Risoluzione n. 179/E in argomento sottolinea quindi la necessità che venga rispettato il requisito dell’inerenza e che i veicoli uso ufficio siano effettivamente utilizzati allo scopo per il quale sono stati omologati.



Un utilizzo diverso comporta l’impossibilità di dedurre le relative spese, oltreché di detrarre l’IVA connessa.











SANZIONI PREVISTE DAL C.D.S.
Non vanno inoltre sottovalutati gli aspetti sanzionatori connessi con un uso improprio dei mezzi omologati per suo ufficio. Infatti, il codice della strada prevede:
v l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 127.000 a L. 508.000;
v la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
n
Soluzioni fiscali S.a.s.</HTML>
 
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