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auto professionista e agevolaz.tremonti

P

pino

Ospite
<HTML>Un professionista intenzionato a cambiare autovettura, può usufruire dell'agevolazione tremonti? l'autovettura in questione verrebbe immatricolata come autocarro quindi è possibile anche detrarre completamente l'iva?
Grazie</HTML>
 
<HTML>Nessun dubbio che un professionista possa usufruire dell'agevolazione "Tremonti Bis".
Con l'immatricolazione ad uso autocarro é possibile detrarre l'IVA al 100%.</HTML>
 
<HTML>Attenzione! che tipo di professionista?
Per un commercialista ad esempio non è possibile scalare iva su autocarro: dov'è l'inerenza?</HTML>
 
<HTML>Attenzione! che tipo di professionista?
Per un commercialista ad esempio non è possibile scalare iva su autocarro: dov'è l'inerenza?</HTML>
 
<HTML>Un fuori stada può già essere immatricola "autocarro"; e un fuori strada, per un commercialista, é inerente ne più e ne meno di come lo può essere una BMW 320 Cooupé.</HTML>
 
<HTML>Il professionista in questione si tratta di un commercialista che vorrebbe acquistare una Opel Zafira, che di per sè viene immatricolata come autocarro. Si seguono le regole del 50% di detraibilità dell'iva o è detraibile al 100% o è indetraibile completamente? E ai fini della tremonti può rientrare nell'agevolazione?
Grazie</HTML>
 
<HTML>L'autovettura rileva sicuramente ai fini dell'agevolazione tremonti.

Per quanto riguarda l'imnmatricolazione ad uso autocarro o uso ufficio siamo fuori dalle limitazione previste dal 121 bis tuir e quindi è necessario richiamarsi al generale concetto di inerenza.

Per avere l'intergrale deduzione daròà necessario, in sede di eventuale verifica, dimostrale l'esclusiva strumentalità del bene alla professione, che non deriva esclusivamente dal tipo di immatricolazione.</HTML>
 
<HTML>Impostando così il problema si invertono i normali principi di onere della prova; é l'amministrazione finanziaria che deve dimostrare che il costo non é inerente.
Seguendo questa impostazione, peraltro, non ha nessuna rilevanva che il bene sia acquistato dentro o fuori dalle limitazioni della'rt. 121 bis del TUIR: se é questo é il criterio ( quello esposto dal Decaminada) l'onede della prova sarebbe sempre a carico del contribuente anche nel caso di automezzi acquistati con le limitazioni dell'art 121 bis TUIR.</HTML>
 
<HTML>Scusate ma si sta facendo moltissima confusione!
Stiamo parlando di un professionista e come tale di un esercente arte o professione soggetto alle regole del lavoro autonomo ai sensi degli artt. 49-50 del tuir.
Non v'è dubbio che se l'auto è nuova il professionista potrà godere dell'agevolazione tremonti bis.
Ai fini IVA, l'imposta sarà deducibile per un importo pari al 10%, mentre ai fini delle imposte dirette la deducibilità è ammessa per un solo veicolo (un veicolo per ogni socio in caso di studio associato) nei limiti del 50% sino ad un costo di euro 18.075,99, ossia £. 35.000.000
Per un approfondimento, cfr. Dammacco - Dammacco, I professionisti e gli artisti, Giuffrè, Milano, 2002</HTML>
 
<HTML>Non stiamo facendo confusione; se l'automezzo é immatricolato come autocarro (ed un escamotage molto di moda) esce dalle regole dell'art 121 bis TUIR e l'IVA é detraibile al 100%.</HTML>
 
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