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auto agente

M

Marco

Ospite
Pongo la seguente problematica:
agente in semplificata acquista auto nel 2003, nel 2004 in seguito ad incidente viene risarcito totalmente dall'assicurazione del costo dell'auto.
Come va trattatta l'operazione fiscalmente ai fini irpef e iva?
 
risulta una sopravvenienza attiva che secondo me va tassata all'80%.
Mi piacerebbe sapere pero' il parere di altri.

ciao
 
Perdita o danneggiamento di beni
Bene strumentale

sono plusvalenze
Art. 54, c. 1, lett. b) D.P.R.917/1986 (ora art. 86)
indennità conseguite nello stesso esercizio dell'evento

sono sopravvenienze attive
se Indennità conseguite in esercizi
successivi all'evento
Art. 55, c. 2 D.P.R.917/1986 (ora art.88)

tassazione:
Interamente nell'esercizio oppure per quote costanti in 5 esercizi, solo per beni posseduti da almeno 3 anni

seguono il regime fiscale del bene cui si riferiscono... quindi all'80% in questo caso

ciao...
 
Dunque se ho capito bene si tassa all'80%la differenza tra costo residuo da ammortizzare e valore risarcito dall'assicurazione.

E ai fini IVA? Che fine fà l'IVA detratta all'acquisto?
 
per la somma incassata quale risarcimento danni:

in virtù di quanto disposto dall’art. 15, comma 1, n. 1 del dpr 2226/10/1972 n. 633 le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’ adempimento degl obblighi del cessionario o del committente non concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.
Come chiarito dall’amministrazione finanziaria le somme dovute a titolo di risarcimento danni rientrano a pieno diritto in tale previsione e, pertanto, non rappresentano una componente positiva da assoggettare a Iva per carenza del presupposto oggettivo (in tal senso si vedano le risoluzioni minsiteriali 22/12/1976 n. 361014, 27/7/1978 n. 361871 e 24/10/1978 n. 361990)
 
L'auto va demolita.

Relativamente all'IVA mi riferisco a quella detratta all'atto dell'acquisto, che era stata portata totalmente in detrazione. ciao
 
devi vincere la presunzione di cessione senza fattura:
L’articolo 16 del regolamento, che modifica l’articolo 2, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 441, semplifica gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la presunzione di cessione, di cui all’articolo 1 del citato decreto, nel caso di perdita di beni dovuta a eventi indipendenti dalla sua volontà, quali calamità e furti. La perdita di tali beni è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione. In mancanza di tale documentazione, la perdita è provata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è oggetto di semplificazione, atteso che, rispetto alla precedente formulazione del comma 3 dell’articolo 2 del citato dpr n. 441, la stessa deve contenere solo l’indicazione del valore complessivo dei beni perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta degli organi dell’amministrazione finanziaria, il contribuente ha l’obbligo di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato tale valore. La norma dispone che l’autocertificazione sia resa entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza. Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell’amministrazione finanziaria.

tale presunzione non opera se il bene risulta fatturato nei confronti di altro imprenditore...
quindi se tale auto viene ceduta come rottame ad un demolitore si applica l'art. 74 dpr 633/72
 
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