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Associazione in partecipazione

P

Paola

Ospite
<HTML>Salve a tutti.
Io ho un quesito di questo tipo:
un titolare di ditta individuale stipula, nell'anno 2000, un contratto di associazione in partecipazione per apporto di solo lavoro con un'altra persona (scadenza dicembre 2002).
L'associato, per problemi di salute, nel 2001 non riesce a effettuare la sua prestazione.
E' possibile recedere anticipatamente dal contratto tramite accordo tra le parti?
E può, questo accordo, essere formalizzato ora con effetto dal 2001?
Ultima domanda: all'Ufficio delle Entrate (ex uf.del registro) va data comunicazione del recesso?
Capisco che il problema è particolare, ma se qualcuno potesse aiutarmi lo ringrazio fin da ora.</HTML>
 
<HTML>immagino che la tua domanda reale sia: Come facciamo a dimostrare, in sede di verifica fiscale che la prestazione non è stata resa per motivi di salute?

Vale la regola generale riguardante la produzione delle prove (certificati medici, attestati di ricoveri ospedalieri ecc.).

Per il 2002, trattandosi di accordo privato, è possibile recedere consensualmente dal rapporto.

è possibile dare effetto ex tunc visto che praticamente l'attività non ha mai avuto esecuzione. In altre parole non avviene il reciproco adempimento (esecuzione dietro pagamento).

All'ufficio delle entrate va registrato l'accordo di recesso anticipato se il contratto associativo in origine era stato registrato.

ciao</HTML>
 
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