in presenza dei requisiti previsti nella norma istitutiva di detto premio si è obbligati al versamento dello stesso.
Si ricorda che - nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo - è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.
Le predette sanzioni non si applicano tuttavia per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
fonte: inail