Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

assenza per malattia e calcolo per aspi

cangio

Utente
Lavoro da dipendente del commercio dal 2006 (supermercato con più di 1.000 dipendenti nel 2013 sono stato assente per malattia per quasi 90 giorni)ora nel calcolo dell'aspi come vengono calcolati questi giorni in buona sostanza mi spetta la disoccupazione?
 
Salve cangio, rispondo in questo post, per evitare doppioni.
La malattia non ha rilevanza alcuna sulla indennità Aspi;

certamente hai diritto alla indennità.
Saluti Domenico
 
Il fatto che la ditta non ti abbia corrisposto l'integrazione della indennità di malattia ( certamente dovuta) non ha rilevanza alcuna sul diritto alla indennità Aspi.

La mancata % di integrazione, ha rilevanza solo sulla misura della indennità stessa, considerando che la retribuzione di riferimento è quella imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, ma questo è altra cosa.
Saluti domenico
 
Domenico forse mi sono espresso male intendevo dire essendo la ditta obbligata(mi ritrovo in busta paga le seguenti diciture:
indennizzo malattia inps e poi la dicitura
recupero integrazione malattia quindi per il calcolo è tutto nella norma giusto?

Ciao cangio
 
Domenico forse mi sono espresso male intendevo dire essendo la ditta obbligata(mi ritrovo in busta paga le seguenti diciture:
indennizzo malattia inps e poi la dicitura
recupero integrazione malattia quindi per il calcolo è tutto nella norma giusto?

Ciao cangio

vuoi spiegare meglio cosa intendi "quindi per il calcolo è tutto nella norma giusto?"
 
Caro cangio, continuo a non comprendere, per quanto qui interessa è comunque irrilevante.

La risposta ritengo si possa riassumere in questi termini:

il criterio di calcolo dell'aspi (come già descritto in precedenza imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni) ritengo non ha influenza negativa alcuna ed eventualmente solo in misura irrisoria, sull'importo dell'aspi, anche in mancanza della integrazione della indennità c/o ditta.
Saluti domenico
 
Grazie siccome ho letto che se la ditta non corrisponde l'integrazione come da articolo sottocitato:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 né agli apprendisti.

e poi di seguito la frase inps
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

saluti cangio
 
Cangio, dimentica l'ultima parte del post" non sono invece considerati utili....

Per il calcolo sono utili tutte le settimane, a prescindere che siano in parte o totalmente retribuite.

Ciao Domenico
 
Alto