In una palazzina di trenta appartamenti già proprietà di INA-CASA tutti gli appartamenti sono stati nel tempo venduti tranne due che questo Ente possiede ancora e sono ora dati in locazione.
La Legge Regionale N. 54 del 20.12.1984 della Regione Puglia all'art. 39 punto 5 così recita:
"Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione del condominio".
Orbene. Poichè nella prossima assemblea condominiale si vorrebbe revocare l'incarico all'amministratore per darlo ad un altro soggetto, questi due "affittuari" hanno secondo voi diritto a partecipare a tale votazione?
La Legge Regionale N. 54 del 20.12.1984 della Regione Puglia all'art. 39 punto 5 così recita:
"Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione del condominio".
Orbene. Poichè nella prossima assemblea condominiale si vorrebbe revocare l'incarico all'amministratore per darlo ad un altro soggetto, questi due "affittuari" hanno secondo voi diritto a partecipare a tale votazione?
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