l'assegno periodico si (Art.47c.1 l i dpr 917/86), per quello una tantum, la Commissione Tributaria Centrale e la dottrina hanno riconosciuto, da sempre, la possibilità di considerare onere deducibile la somma corrisposta al coniuge, sia nel caso di erogazione periodica sia una tantum.
Il Ministero delle Finanze, invece, ha sempre sostenuto la sola deducibilità degli assegni periodici.
L’ordinanza della Corte Costituzionale (6.12.2001, n. 383) conferma la tesi ministeriale, supportata dal contenuto letterale dell’art. 10 Tuir.
La Cassazione, conferma ulteriormente l’indeducibilità delle somme erogate una
tantum, in quanto diversa è la loro natura rispetto alle erogazioni periodiche.
Cassazione Sez. Trib. sent. 3.05.2002, n. 16462
Rimane ferma l’intassabilità dell’erogazione una tantum in capo al coniuge beneficiario.
ciao.....