Valentina Giovi
Utente
Salve a tutti,
sono ossessionata dal seguente problema.
Le istruzioni del modello Redditi 2017 recitano:
Le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016 ovvero successivamente al 30 settembre 2016 e entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili .... possono applicare un’imposta sostitutiva delle IRES e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ... e il loro costo fiscalmente.
L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa.
La circolare 26/E recita:
Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Orbene, nel caso di operazione di assegnazione avvenuta a settembre 2017 (entro il 30), i dati vanno indicati nella dichiarazione Redditi 2017 (anno di imposta 2016) o in quella Redditi 2018 (anno di imposta 2017)?
Il dubbio mi è venuto in quanto nel modello Redditi 2017, rigo RQ84, colonna 4, c'è la casella "Imposta sostitutiva L. n. 232/2016" (ovvero la finanziaria 2017 che ha stabilito la proroga fino al 30 settembre 2017)
Grazie in anticipo a chi mi chiarirà il dubbio.
Chiedetemi in cambio quello che volete ma per favore rispondete
Valentina
sono ossessionata dal seguente problema.
Le istruzioni del modello Redditi 2017 recitano:
Le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016 ovvero successivamente al 30 settembre 2016 e entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili .... possono applicare un’imposta sostitutiva delle IRES e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ... e il loro costo fiscalmente.
L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa.
La circolare 26/E recita:
Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Orbene, nel caso di operazione di assegnazione avvenuta a settembre 2017 (entro il 30), i dati vanno indicati nella dichiarazione Redditi 2017 (anno di imposta 2016) o in quella Redditi 2018 (anno di imposta 2017)?
Il dubbio mi è venuto in quanto nel modello Redditi 2017, rigo RQ84, colonna 4, c'è la casella "Imposta sostitutiva L. n. 232/2016" (ovvero la finanziaria 2017 che ha stabilito la proroga fino al 30 settembre 2017)
Grazie in anticipo a chi mi chiarirà il dubbio.
Chiedetemi in cambio quello che volete ma per favore rispondete
Valentina