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ASS. SPORTIVE - consegna fatture alla SIAE

G

gaio

Ospite
Gentili amici,
vorremmo sapere se l'associazione sportiva dilettantistica, in regime forfetario 398/91, che NON esercita attività spettacolistica e che quindi non emette biglietti di accesso ad alcuna partita, è comunque tenuta alla presentazione alla SIAE delle fatture emesse per eventuali attività commerciali.
GRAZIE PER L'AIUTO
 
mi rispondo da solo, ho trovato qualcosa in merito su www.fiscosport.net

Le nostre associazioni sportive sono interessate direttamente dalla convenzione decennale stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), approvata con decreto del 7/6/2000 (G.U. 195 del 22.8.2000).

Maggiori dettagli sono stati forniti dalla circ.min. n. 224/E del 5/12/2000 (riportata nella normativa vigente del ns. sito www.fiscosport.net), che delinea i nuovi compiti affidati alla SIAE, principalmente volti all'acquisizione e reperimento di elementi utili al successivo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria; l'attività di controllo, oltre che essere improntata sugli operatori che organizzano manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo (tra cui gli spettacoli sportivi), deve essere esercitata sulle "associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398/91".

La citata circolare n. 224/E, al punto 5.5, dispone:

lettera c): Regime di cui alla legge 398 del 1991.
Questo regime comporta per la SIAE ulteriori peculiari compiti, quali:
- la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ec D.M. 11/2/1997;
- la verifica del volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
- la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 360 milioni di lire (poi elevato a 250.000 euro) per le opzioni in corso. Il superamento di detto limite comporta l'applicazione del regime ordinario Iva a decorrere dal mese successivo e deve essere segnalato dalla SIAE ai competenti uffici, come precisato nella circ. n. 71/E/97;
- la verifica di assenza di finalità lucrative.

lettera d): Enti non commerciali di tipo associativo.
Si evidenziano alcuni controlli di competenza della SIAE relativamente alle attività degli enti non commerciali.
Quote sociali: la SIAE verifica che le quote sociali non vengano riscosse dall'associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi, sarebbero soggette ad IVA.
Corrispettivi dei soci: la SIAE verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 4, 4^ comma, Dpr 633/72, per il non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall'ente associativo di appartenenza. La SIAE, inoltre, segnala l'eventuale insussistenza delle clausole indicate al 7^ comma del citato art. 4.
3. Poteri del personale SIAE.
La cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, volta all'acquisione e al reperimento di elementi utili per l'accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialment nell'esercizio dei seguenti poteri:
a) - controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonchè delle prestazioni di servizi accessori;
b) - ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
c) - redazione dei processi verbali relativi all'attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte;
d) - acquisizione, elaborazione e fornitura all'Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.

In altri punti della circolare (comma 3, 3° e 4° comma), da noi analizzata, si evidenzia che "tra le facoltà alla stessa (SIAE) attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall'art. 52 del Dpr 633/72, diverse dalle verifiche.
Pertanto, la SIAE NON PUO':
- invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
- inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento;
- invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
- richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
- richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
- richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
- richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc.

Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti. Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma la base per l'utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello strumento dell'accertamento parziale di cui all'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Resta ovviamente salva la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale, nelle ipotesi in cui l'Ufficio (Amministrazione finanziaria) ritenga opportuno lo svolgimento di una ulteriore, autonoma, attività istruttoria.

L'AUTHORITY DEL TERZO SETTORE

Il D.p.c.m. del 26/9/2000 (G.U. n. 229 del 30/9/2000) ha istituito l'AUTHORITY DEL TERZO SETTORE (NO PROFIT), organismo di controllo, previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Finanziaria 1997).

Tale organismo, preposto al controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, insediatosi nel corso dell'anno 2002, è composto dal sette membri ed ha sede in Milano; le sue competenze sono state denomandate al regolamento approvato con D.p.c.m. n. 329/2001 (G.U. del 17 agosto 2001). Attualmente l'Authority del terzo settore è presieduta da Lorenzo Ornaghi, pro-rettore dell'Università Cattolica.

I suoi compiti sono stati previsti dalla predetta Finanziaria 1997 e consistono sostanziamente nei seguenti due:

a) perseguire l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività degli enti non profit;
b) assicurare la tutela su eventuali abusi da parte di enti ed associazioni che svolgono attività di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impego di mezzi di comunicazione.

Il Collegato alla Finanziaria 1999 è intervenuto per rafforzare i compiti di tale istituzione, a seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997; tra questi nuovi compiti:

a) l'Authority può emanare pareri obbligatori e vincolanti sull'applicazione della normativa fiscale, in particolare sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività degli enti non profit;
b) l'Authority è investita dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore;
c) l'Authority può formulare proposte di modifica della normativa vigente;
d) l'Authority può irrogare le sanzioni previste dall'art. 28 del D.Lgs. n. 460/97 concernenti l'inosservanza della normativa fiscale del non profit.

Di notevole importanza, a nostro avviso, la possibilità di formulare proposte di modifica della normativa, indirizzandola secondo le esigenze del settore.

L'Authority, in merito alle funzioni ispettive e sanzionatorie, avrà facoltà di avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, nonchè degli Uffici SIAE, che, come analizzato nella prima parte del presente capitolo, hanno poteri di controllo sulle associazioni in regime ex lege 398/91.
 
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