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ASPI terminata causa tirocinio.

Buonasera a tutti,
sono nuovo di questo forum, vi descrivo la mia situazione, la scorsa settimana l’IMPS ha soppresso la mia ASPI e ancora non ho ben chiaro il motivo.
Percepivo l’indennità di disoccupazione da Agosto 2014 e il 15 Settembre ho iniziato un tirocinio semestrale con rimborso spese di 450 euro mensili.
Una volta che mi è stato presentato il contratto di Tirocinio ho contattato il sindacato che mi ha assicurato che il tirocinio non avrebbe in alcun modo inficiato la disoccupazione, sicuro di questo, ho fatto determinate scelte e accettato, ora però dopo solo due mesi mi trovo senza disoccupazione e il 15 Marzo mi sembra terribilmente lontano.
La motivazione che mi è stata data è che la mia disoccupazione è stata terminata a causa di una legge del 2013 che fino ad Ottobre non è mai stata applicata e che ora di punto in bianco hanno deciso di applicare.
Io mi chiedo come un tirocinio con rimborso spese, dove non mi viene pagato alcun tipo di contributo possa essere equiparato ad un lavoro e comportare la soppressione della disoccupazione.
Dal sindacato che mi ha seguito sino ad ora ho ricevuto risposte molto confuse, tant’è che domani mattina andrò ad un altro sindacato nella speranza di capire qualcosa di più.
Voi che dite?

Grazie in anticipo a tutti.

Ciao.
 
Salve Mark_Mellor, è a me sconosciuta questa legge che fino a Ottobre u.s. non è mai stata applicata, magari vedi di recuperare gli estremi:
Segnalo la compatibilità della indennità Aspi con lo svolgimento del tirocinio, lo stabilisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini"*Repertorio atti n.1. ICSR del 24 Gennaio 2013-

Richiedi l'intervento del sindacato, se necessario avanzerai all'Inps richiesta di riesame.

Saluti domenico
 
Buonasera Domenico,
ho recuperato le informazioni relative alla legge di cui ho parlato nel precedente post, è un integrazione del 2013 alla legge regionale 17/2005.
I riferimenti dell’integrazione sono : legge regionale 19 Luglio 2013, n°7.
Io l’ho letta e mi sembra che l’unico articolo che può aver provocato la sospensione possa essere l’articolo 6.
Dal lavoro mi hanno detto che secondo loro è la doppia retribuzione ad aver causato il termine anticipato dell’aspi e che se avessi rinunciato al rimborso spese avrei continuato a percepire l’indennità.

Sono piuttosto confuso.

Grazie mille per la disponibilità.

cordialmente.
 
Niente di nuovo, quello che hai letto (Art. 6- Introduzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005) , viene richiamato al P.12, c.3 delle linee guida del 24 Gennaio 2013, dove è stabilito che nel caso di tirocini in favore dei lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al punto 1 non viene corrisposta.

Ma chiariamo subito, la norma di cui sopra fa riferimento “ai lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali”, ma chi sono questi lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, sono chi si trova in cassa integrazione ordinaria, di cigs e cassa integrazione c.d. in deroga

Inoltre viene detto chiaramente che l'indennità di cui al punto 1 non va corrisposta, ma di quale indennità parliamo?, certamente la indennità di cui al punto 1, cioè l'indennità quindi di partecipazione al tirocinio, e non altra.

Nel tuo caso ( indennità aspi) l'accordo 24 Gennaio 2013, stabilisce che per i tirocinanti disoccupati l'indennità di partecipazione è compatibile con la percezione della indennità Aspi, aggiungendo altresì, che quest'ultima non incide sullo stato di disoccupazione ne determina la perdita della stessa ( P.12 c.6).

Fai un "salto" alla sede Inps.

Saluti domenico
 
Niente di nuovo, quello che hai letto (Art. 6- Introduzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005) , viene richiamato al P.12, c.3 delle linee guida del 24 Gennaio 2013, dove è stabilito che nel caso di tirocini in favore dei lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al punto 1 non viene corrisposta.

Ma chiariamo subito, la norma di cui sopra fa riferimento “ai lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali”, ma chi sono questi lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, sono chi si trova in cassa integrazione ordinaria, di cigs e cassa integrazione c.d. in deroga

Inoltre viene detto chiaramente che l'indennità di cui al punto 1 non va corrisposta, ma di quale indennità parliamo?, certamente la indennità di cui al punto 1, cioè l'indennità quindi di partecipazione al tirocinio, e non altra.

Nel tuo caso ( indennità aspi) l'accordo 24 Gennaio 2013, stabilisce che per i tirocinanti disoccupati l'indennità di partecipazione è compatibile con la percezione della indennità Aspi, aggiungendo altresì, che quest'ultima non incide sullo stato di disoccupazione ne determina la perdita della stessa ( P.12 c.6).

Fai un "salto" alla sede Inps.

Saluti domenico

Buongiorno Domenico,
dopo 2 settimane finalmente sono riuscito a parlare con l’IMPS e mi hanno comunicato che tornare a percepire la disoccupazione devo inviargli una lettera controfirmata dall’azienda per la quale lavoro in cui rinuncio ai 450 euro d’indennità.
Ovviamente la cosa non è possibile perché non rientro nelle categorie riportate al comma 3 dell’articolo 26 e l’azienda è obbligata dalla legge a darmi l’indennità…

Grazie per il prezioso aiuto.
 
Ultima modifica:
Perdonami Mark_Mellor, il sindacato non deve preparare proprio un bel niente.

Il sindacato nella fattispecie non può e ne deve avvallare richieste illegittime da parte dell'inps, ma ha il dovere e anche l'obbligo di far valere le ragioni e quindi il tuo diritto al tirocinio senza rinunciare alla indennità Aspi e l'indennità di partecipazione, tu non rientri tra i c.d. beneficiari di ammortizzatori sociali.

Ha ragione l'azienda nel dire che è obbligata alla corresponsione, non ha ragione sostenendo che è impossibile rinunciare al tirocinio.

Saluti domenico
 
Ho modificato il messaggio sopra perchè ora la situazione mi è chiara... ho chiamato il sindacato e gli ho spiegato tutto.... la situazione è comunque assurda.
 
Perdonami Mark_Mellor, il sindacato non deve preparare proprio un bel niente.

Il sindacato nella fattispecie non può e ne deve avvallare richieste illegittime da parte dell'inps, ma ha il dovere e anche l'obbligo di far valere le ragioni e quindi il tuo diritto al tirocinio senza rinunciare alla indennità Aspi e l'indennità di partecipazione, tu non rientri tra i c.d. beneficiari di ammortizzatori sociali.

Ha ragione l'azienda nel dire che è obbligata alla corresponsione, non ha ragione sostenendo che è impossibile rinunciare al tirocinio.

Saluti domenico

Buonasera Domenico, questa è la risposta che mi ha fornito il sindacato questa mattina:

"Ho letto l'accordo, a parte che è del 24 gennaio 2013, mentre l'integrazione regionale è del 19 luglio 2013, quindi l'accordo è precedente, secondo me non è scritto da nessuna parte che l'indennità di partecipazione è compatibile con la percezione di indennità ASPI, e l'aspi stessa rientra negli ammortizzatori sociali, nella punultima pagina dell'accordo che mi hai citato c'è scritto che l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito da lavoro dipendente o assimilato e non comporta la perdità dello STATO DI DISOCCUPAZIONE, in quanto il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma questo è ben diverso dal non perdere l'indennità di aspi."

Loro mi consigliano di andare avanti con la lettera di rinuncia all'indennità di tirocinio, il problema è che l'azienda sostiene di essere obbligata a versarmi l'indennità...

Grazie per il supporto.
 
Ultima modifica:
Premesso che non sposta di una virgola il fatto che l'integrazione regionale sia del 19 luglio, quindi posteriore all'accordo del Gennaio 2013, vediamola anche più compiutamente, partendo proprio dal fatto che “non comporta la perdita dello STATO DI DISOCCUPAZIONE” (lo stato di disoccupazione si conserva qualora si percepisca un reddito da lavoro non superiore a 8.000 euro lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati); 4.800 euro per i redditi da lavoro autonomo).

La circolare Inps nr. 142/2012,p.2.9 ,stabilisce espressamente quali sono i termini dalla decadenza dalla indennità aspi:

perdita dello status di disoccupazione;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
inizio di attività autonoma, senza l’effettuazione delle comunicazioni di cui alla Legge 92/2012 art. 2, c.17;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.

Bene, l'accordo Stato-Regioni prevede che avviare il tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e la circolare Inps di cui sopra non stabilisce la decadenza della indennità Aspi per questo motivo, il mantenimento dello stato di disoccupazione determina la compatibilità della indennità Aspi con l’indennità di partecipazione da tirocinio.

Saluti domenico
 
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