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ascom e covelco

Salve Jengo, la rispostà è affermativa.

Copio/incollo la parte di interesse-

Art. 40. (Contributi di assistenza contrattuale) (*)
(*) Modifiche apportate dall'accordo 30 Marzo 2015:
Art. 243 bis
(Contributi di assistenza contrattuale (Adesione contrattuale)
Le parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela
per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono
implicitamente il presente c.c.n.l. mediante la sua applicazione, e per i
rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo
trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della
funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché
del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del presente c.c.n.l. ed il suo aggiornamento e
per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti
contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle
proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei
datori di lavoro Confcommercio (FILCAMS-CGIL), (FISASCAT-CISL) e
(UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza
contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi
della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce
parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento
economico-normativo del presente c.c.n.l., in quanto finalizzate alla
revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli
rapporti di lavoro.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla
corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di
lavoro, che applicano ai sensi del 1° comma del presente articolo il presente
c.c.n.l., i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno
oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con
l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente
contratto.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro
dipendenti il contenuto del presente articolo.
 
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