forse questo, riallacciando al discorso parrucchiere... viene utile
"L'art. 1 della Legge 11.06.1971 n. 426 definisce commerciante "chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende".
La sussistenza del requisito della professionalità è ravvisabile, in ultima analisi, in tutti i casi in cui al carattere di abitualità dell'attività svolta faccia riscontro, grazie ad una particolare concludenza dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori dell'esercente, il particolare rilievo ad essa assegnato, quale fonte continuativa, anche se non esclusiva, di lavoro e di sostentamento.
In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva che l'esercizio può considerarsi continuativo anche se saltuario, ad esempio stagionale e periodico, o provvisorio, ad esempio a tempo determinato.
A tale proposito la circolare 08.03.1972 n. 2264 precisa che «ai fini dell'applicazione della legge, deve tenersi presente che, mentre è pienamente soggetto alle norme della Legge 426/1971 colui che esercita le attività da essa previste anche in modo saltuario e provvisorio, non vi è invece soggetto colui che, esercitandole in modo del tutto sporadico e occasionale non conferisce alle attività in questione il carattere della professionalità».
In linea teorica, la sussistenza del requisito della professionalità va tassativamente esclusa per qualsivoglia attività, non importa se saltuaria o quotidiana, esercitata in rapporto di mera strumentalità ed accessorietà rispetto all'attività professionale principale; ciò in quanto difetta qualsiasi concludenza di comportamenti e manifestazioni
esteriori nel senso richiamato.
A tale proposito, gli art. 3 e 5 della Legge 08.08.1985 n. 443 dispongono coerentemente che l'impresa artigiana può svolgere anche attività commerciali aventi natura strumentale ed accessoria rispetto alla principale fornendo
al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione dei servizi connessi,
senza l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio o l'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11.06.1971 n. 426.
Per quanto attiene al significato dei due caratteri della strumentalità e della accessorietà, il verbale della seduta
del 24.10.1991 del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, II Sezione, definisce «strumentale una attività svolta
per rendere maggiormente efficiente e completo sul piano economico o produttivo, l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto principale dell'esercizio dell'impresa. Si tratta di un concetto molto ampio ed elastico con
il quale è possibile individuare attività, anche di carattere strettamente commerciale, che si pongono in rapporto di connessione funzionale rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana. Al fine di determinare con maggiore esattezza la portata applicativa del concetto surriferito di strumentalità, risulta opportuno, tuttavia, esaminare collateralmente il significato di accessorietà.
E' possibile definire accessoria un'attività legata all'attività principale da un rapporto di interdipendenza e rivolta a consentirne il compiuto o migliore svolgimento. In tal senso può verificarsi che determinati beni, essendo
indispensabili per la prestazione compiuta dei servizi, vengono adoperati o forniti al fine di rendere maggiormente funzionale l'attività principale rispondendo in tal modo a peculiari richieste ed esigenze della clientela, ed in
tale ambito rientra proprio la fornitura di lozioni, creme, cosmetici o altri prodotti utilizzati dagli acconciatori per la prestazione dei servizi della persona».
Ciò in coerenza con l'art. 7 della Legge 04.01.1990 n. 1, che prescrive che «alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa
di cui alla Legge 11.06.1971 n. 426». Si osserva pertanto che la cessione dei prodotti cosmetici deve risultare accessoria e strumentale ad un trattamento estetico già preventivamente effettuato anche se non si può escludere la possibilità di una cessione preventiva, al fine di preparare e rendere più efficace il successivo trattamento.
Al contrario, la disposizione non si applicherà nei confronti, ad esempio di quei soggetti i quali espongono messaggi atti a pubblicizzare la vendita diretta al pubblico di prodotti cosmetici, i quali, pertanto, perderanno
la qualifica di "artigiano" a prescindere o dalla prevalenza o meno di tale attività rispetto alla caratteristica attività di prestazione di servizi. Per tali soggetti, infatti, l'attività di compravendita di beni perde i caratteri di
strumentalità e accessorietà rispetto alla professione principale, mentre è ravvisabile l'ormai ben nota concludenza dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori"