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ART. ESENZIONE IVA?

R

RUGGERO

Ospite
<HTML>Sto vendendo un bene strumentale che ho portato in carico con iva indetraibile (autoveicolo).
Che articolo devo indicare per l'esenzione?
Io avevo messo l'art.2 quinquies........ ma il comm.sta del mio cliente mi ha detto che nn esiste +!!!!

grazie Ciao a tutti</HTML>
 
<HTML>Art. 10, punto 27-quinquies DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni</HTML>
 
<HTML>Dopo l'introduzione della possibilità di detrarre parzialmente l'Iva sull'acquisto di una autovettura (10% dell'Iva indicata in fattura) la vendita dell'autovettura per la quale si è portata in detrazione quella percentuale di iva, dovrà essere fatturata nel seguente modo:
- sul 10% del prezzo di vendita dovrà essere applicata l'iva con aliquota del 20% (che dovrà essere versata all'erario da chi vende l'auto);
- sul rimanente 90% dovrà essere applicato l'articolo d'esenzione iva ex art. 15 DPR 633/72.

Esempio:
imponibile di vendita pattuito € 10.000
€ 1.000 + Iva 20% = € 200
€ 9.000 esente art. 15 D.P.R. 633/72

Totale fattura (o prezzo di vendita) € 10.200.

Saluti a tutti</HTML>
 
<HTML>L'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 nel consentire dal 1° gennaio 2001 la detrazione parziale dell'IVA, prevede che in caso di successiva vendita, la base imponibile della cessione è soggetta ad imposta limitatamente al 10% del relativo ammontare.

Il comma 6 del richiamato articolo 30 stabilisce, infine, che per l'ulteriore rivendita di detti mezzi si applica il regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995.

Ovviamente in questo ultimo caso non può essere detratta l'IVA ridotta addebitata dal cedente, ma tale imposta si somma al costo di acquisto per la successiva determinazione del margine.</HTML>
 
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