Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Art. 9-bis 289/2002

  • Creatore Discussione ANTONIO SELLITTI
  • Data di Inizio
A

ANTONIO SELLITTI

Ospite
Con riferimento alla riapertura dei termini relativi alle disposizioni di
cui all'art. 9-bis della legge 289 del 2002, si chiede se sia sanabile il
mancato versamento della rata del condono in scadenza al 1° dicembre 2003?
In linea di principio lo scrivente ritiene possibile tale procedura poichè
la rata di condono non è altro che una parte di una imposta originariamente
dovuta e dunque sanabile anch'essa entro il 16 marzo 2004.
 
Chi non ha pagato le rate dell'originaria sanatoria degli omessi versamenti (articolo 9-bis della legge 289/2002) ricade senz'altro nella nuova disposizione (comma 45 della Finanziaria 2004). si tratta di imposte e di ritenute non pagate al 1^ gennaio 2004. Dovrà essere chiarito dall'agenzia delle Entrate se - così come gli omessi versamenti delle rate previste dall'articolo 9-bis della legge 289/2002 possono cadere nella nuova sanatoria, articolo 2, comma 45, della Finanziaria 2004 - vi possono rientrare anche le rate, successive alla prima, degli altri condoni.
Vedi il sole 24ore 25.3.2004
 
se ti riferisci alla sanzione questa è sanata con il condono 2004 ....
 
Per quanto rigurda la rata scaduta al 1° dicembre relativa agli omessi versamenti (9-bis) la soluzione non è chiara. Su Italia Oggi del 08/03/04 si afferma che come disposto dalla legge 289/2002 il mancato pagamento di una rata comporta l'inefficacia dell'intero condono ex art. 9-bis.
Al contrario sul Sole 24 ore del 25/03/04 viene indicata con assoluta certezza che è possibile sanare l'omissione della II rata versando al 16/04/04.
L'unica cosa certa è che le rate omesse o ritardate per lealtre forme di condono non possono essere sanate in alcun modo neppure tramite ravvedimento operoso. Arriverà la cartella con interessi e sanzione del 30% (ridotta della metà se il versamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza)
 
Alto