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Art.7 Finanziaria 2002.Rivalutazione dei terreni edificabili

N

Nicola

Ospite
<HTML>Il dispositivo dell'art.7 prevede la possbilità di rivalutare ,attraverso una perizia giurata,i terreni o le aree fabbricabili ed il versamento di un'imposta pari al 4% del valore periziato.Desidererei saper se la perizia deve essere fatta sull'area edificabile netta cioè escludendo quanto previsto dal Piano Regolatore per strade interne,parcheggi,aree verdi ecc.(in seguito cedute al Comune )oppure sull'area lorda.
Se la possibilità di aderire a questa rivalutazione non viene esercitata,quale sarà l'aliqota da pagare come plusvalenza al momento della vendita ?
Pe ultimo, in caso di proprietà indivisa fra diversi soggetti proprietari,può un soggetto non aderire alla rivalutazione in oggetto oppure sono obbligati in solido ?
Grazie infinite per la Vostra risposta</HTML>
 
<HTML>A mio personale parere l'affrancamento va fatto sul valore complessivo del terreno posseduto. Sicuramente il perito estimatore potrà valutare diversamente, a seconda del possibile utilizzo, le varie porzioni del terreno posseuto.

La rivalutazione è personale e quindi può essere fatta da uno solo dei proprietari</HTML>
 
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