Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

ART.62 FINANZIARIA: BONUS INVESTIMENTI

C

CHIARA

Ospite
<HTML>L'ART. 62 DELLA FINANZIARIA 2003 STABILISCE DEI LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO COSì COME PIANIFICATE ALL'INTERNO DELLE RELATIVE ISTANZE DI AMMISSIONE. IN PARTICOLARE SI PARLA DI LIMITI MINIMI E MASSSIMI PARI, IN PROGRESSIONE, AL 20% E 30% NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE ED IL 605 E 70% NELL'ANNO SUCCESSIVO. LA SUCCESSIVA LETTERA DELLO STESSO ARTICOLO STABILISCE CHE SE NON VENGONO RISPETTATI QUESTI LIMITI, SI DECADE DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO. DOMANDA. SIGNIFICA CHE DEVO NECESSARIAMENTE "SPENDERE" IL MINIMO DEL CREDITO MATURATO O, PIU' SEMPLICEMENTE, CHE NON POSSO SOLO SUPERARE IL LIMITE SUPERIORE? E POI: SE NON HO IMPOSTE TALI DA POTER COMPENSARE IL MINIMO DEL CREDITO MATURATO, PERDO IL CERDITO FUTURO O DEVO RESTITUIRE ANCHE QUELLO UTILIZZATO? GRAZIE A CHI VOLESSE DARMI UNA RISPOSTA.</HTML>
 
<HTML>I limiti di cui stai parlando riguarda l'istanza che può essere spedita dal 1 aprile 2003 per gli investimenti non ancora realizzati per il 2003. Il limite max non deve essere superato. Se non compensi il limite minimo perdi solo il credito eventualmente restante per quell'anno (limite minimo-credito utilizzato = credito non piu' utilizzabile). E poi passi all'anno successivo. Puoi rispondere tu alla mia domanda sull'art.15 o a quella sull'integrativa semplice?</HTML>
 
Alto