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Art. 109 Tuir deducibilità dei costi

Con la presente vi chiedo un vostro parere sulla deducibilità dei costi relativi a fatture del 2011, ma contabilizzate nel 2012. Preciso che si tratta di fatture relative a contratto periodico riguardante il c/c bancario cioè la banca invia al cliente la fattura relativa al canone mensile del c/c, esente art. 15. Leggendo l’art. 109 del Tuir afferma che: “i costi certi sono deducibili nell’anno in cui sono sostenuti o in caso di costi stimati nell’anno in cui vi è l’effettivo sostenimento. Visto che si tratta di fattura derivante da un contratto periodico come esposto prima, nell’aspetto contabile ho provveduto a contabilizzare la fattura nel seguente modo: Oneri Bancari (D) a Fatture da Ricevere(A), per poi stornare il conto fatture da ricevere all’atto dell’effettiva registrazione della fattura in P.D. ma, mi pongo una domanda, questo costo e da considerarsi deducibile anche dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, dopo la redazione dell’Unico PF/2012, giro il costo deducibile a costi indeducibili per quanto richiamato nell’art. 109 del Tuir.
Grazie.
 
I costi, tra l'altro, vanno registrati tenendo conto del principio della competenza economica. Se hai ricevuto nel 2012 una fattura che fa riferimento ad un costo la cui competenza è del 2011, la rilevazione del costo al 31/12/2011 con contropartita "fatture da ricevere" è giusta. Se invece il costo non è stato imputato per competenza nel 2011, nel 2012 diventa indeducibile per difetto di competenza.
Ciao.
 
Se ho capito bene la tua osservazione il costo è deducibile e rimane deducibile perché ho provveduto ad effettuare la scrittura d'integrazione al 31/12/2011. Per poi nel 2012, stornare il conto fatture da ricevere. Vorrei una conferma, grazie.
 
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