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Art.102,comma 6...

F

Franz

Ospite
I costi di manutenzione e riparazione degli automezzi, che non vengono imputati al bene, e come tali concorrono alla formazione del valore ammortizzabile, possono essere dedotti nei limiti del 5% così come previsto dall’Art.102, co 6 del tuir (e questo è pacifico). Pur tuttavia, una sentenza della commissione tributaria, ha previsto che taluni costi (pneumatici, lubrificanti, carburanti) possono non essere considerati costi di riparazione e manutenzione ma materiali di consumo, e come tali potrebbero essere spesati per intero nell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento. Qualcuno mi saprebbe indicare gli estremi della sentenza???? Grazie…..
 
Non credo sia necessaria una sentenza per stabilire che pneumatici, lubrificanti, carburanti non siano classificabili come spese di manutenzione.
Peraltro, mi lascia perplesso l'affermazione che stali costi sarebbero deducibili nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento, principio, che vale per il reddito di lavoro autonomo.
 
Re: Art.102,comma 6...x Franz

Ho trovato sul testo "AMMORTAMENTO" che i pneumatici vengono detratti nell'esercizio allorquando questi, in base all'attivit asvolta, vengono sostituiti con cadenza periodica (fa l'esempio di autotrasportatori o agenti di commercio); in caso contrario rientrano nelle spese di manutenzioni e riparazioni soggetti al 5%

Ciao e buona domenica
 
la sentenza, di molti anni fa, si riferiva al reddito prodotto da una ditta di trasporti.Non vale pertanto nei confronti di altre attività.
Ciao.
 
wow, ma tu ci pensi? Che sentenza coraggiosa! I carburanti e lubrificanti non vengono considerati spese di manutenzione!Che bella notizia che ci hai dato!
E dire che io qualche sospetto ce l'avevo! Ma ora, per fortuna, siamo supportati da una decisione della Commissione.
Ci puoi contare, non appena trovo questa sentenza ti comunico gli estremi.
Grazie per la notizia.
Ciao

[%sig%]
 
LA DECISIONE A CUI MI RIFERIVO E' QUESTA:
Decisione del 19/12/1988 n. 8671 - Comm. Trib. Centrale - Sezione XVIII
Irpef. Irpeg. Ilor. Reddito d'impresa. Costi di acquisto di gomme per automezzi da parte di societa' operante nel settore dei trasporti. Deducibilita' del 25%. Sussiste. Applicazione della percentuale del 25% anteriormente al periodo d'imposta 1981. Esclusione. Deducibilita' nell'intero esercizio delle spese di acquisto di pneumatici. Esclusione. Irpef. Irpeg. Ilor. Reddito d'impresa. Costi non documentati d'acquisto di beni e servizi. Indeducibilita'. Condizioni. Irpef. Irpeg. Ilor. Reddito d'impresa. Spese per omaggi. Deducibilita'. Esclusione.

[%sig%]
 
chiaro, ma è per le ditte di autotrasporti.. il commerciante di abbigliamento per esempio, nn può detrarsi il costo degli pneumatici dell'auto al 50% tutto nell'anno e nemmeno quelli dell'autocarro, sono manutenzioni e riparazioni

ciao
 
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