Riferimento: apprendistato
In sintesi : non è più previsto il limite minimo; non è più richiesta la visita medica preassuntiva; non deve essere inviata nessuna informazione alla famiglia dell'apprendista; in caso di formazione esclusivamente aziendale, sono i contratti collettivi o gli enti bilaterali a stabilire i profili formativi.
Si vorrà approfondire l'argomento con l'art. 23 del D.L. n° 112, art. 23.
Saluti domenico