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applicazione IAS

G

Guerino

Ospite
secondo voi è possibile redigere il bilancio 2003 in linea con i principi contabili IAS. In particolare intendo patrimonializzare i beni acquistati in leasing? io credo che non sia vietato ma gradirei qualcosa di concreto su cui basarmi. grazie
 
Il metodo di contablizzazione del leasing denominato "patrimoniale" è da sempre possibile, a prescinere dagli IAS.
 
Si, grazie ma ciò da dove lo posso evincere visto che il collegio sindacale dell'azienda sembra perplesso in merito?
 
o, ancora: http://www.ziniandassociates.com/content/publications/legal_update/merger_acq/beni_contabilita.pdf
 
Ma scusate, il metodo patrimoniale non è quello tutt'ora (e unico) recepito dal legislatore italiano?
La differenziazione sta (secondo me) tra il metodo patrimoniale ed il metodo finanziario (previsto dagli IAS al n. 17.
Purtroppo come anticipato sopra la legge italiana non prevede il secondo metodo (ovvero quello per il quale il bene viene immediatamente iscritto nelle immobilizzazioni), ma anche con il nuovo art. 2741 C.C. (giusto il dettato del D.Lgs. n 6/2003) i leasing finanziari continuano ad essere iscritti in bilancio sia nello stato patrimoniale che nel conto economico con il metodo patrimoniale.
Il legislatore ha quindi mantenuto la procedura di contabilizzazione oramai recepita da tempo dall'ordinamento italiano ed ha però, con il nuovo art. 2427, dato disposizioni che in nota integrativa si vadano ad indicare tutta una serie di informazioni riguardanti il medesimo contratto di leasing.
La differenza tra legislazione italiana e IAS sta quindi nella interopretazione che si dà al contratto di leasing:
in italia è il principio della forma che prevale sulla sostanza, mentre negli IAS è la sostanza che prevale sulla forma...
L'introduzione del punto n. 22 nell'art. 2427 è inteso come un raccordo tra i due metodi contabili (patrimoniale e finanziario), infatti il medesimo punto prevede che in nota integrativa si abbia un prospetto (nel caso di stipula di leasing finanziario e non operativo se non sbaglio) dal quale si evinca il valore attuale delle rate non scadute utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo del contratto medesimo.
Si prevede inoltre nel medesimo articolo che l'utilizzatore indichi l'ammontare complessivo al quale i suddetti beni in leasing sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati beni strumentali, nonchèi relativi ammortamenti..
 
vedi il principio contabile 16, e n. 22 e pc. 17 per i bilanci consolidati...

ciao...
 
e vedasi anche, cmq, il pc. n. 11 dove dice (riferendosi proprio al leasing): qualora la contabilizzazione non possa effettuarsi secondo la sostanza dell'operazione, si devon fornire in nota integrativa tutti gli elementi atti ad esprimerla.....
 
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