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Appello post annullamento ruolo

M

Marco_xx

Ospite
Vinto un ricorso per tardività nella notifica di una cartella, il concessionario mi comunica che l'ade ha provveduto all'annullamento dell'iscrizione a ruolo.
Prima domanda: l'annullamento del ruolo non avrebbe dovuto comunicarmelo direttamente l'ade ?
Dopo qualche mese si fa viva l'ade stessa notificandomi copia dell'appello avverso la sentenza di primo grado.
Secondo dubbio: ma con l'annullamento del ruolo non è venuta meno la materia del contendere ?
Ad ogni modo, ovviamente, manderò avanti la cosa chiedendo la vittoria delle spese di giudizio che in primo grado erano state compensate.

Che ne pensate ? Grazie.
 
mi sembra tutto regolare:
1) vinto il ricorso, che differenza fa' chi comusa cosa? Eppoi di solito l'AdE non comunica nulla, ma l'annullamento del ruolo deve avvenire in automatico ex art. 68, DLgs 546/1992;
2)dopo il primo grado è venuto meno il ruolo: la materia del contendere viene meno ... tutt'al più nel momento in cui passa in giudicato la sentenza favorevole al contribuente.
 
Non c'è cessata materia dl contendere tant'è che l'A.d.E. ha proposto appello...
Non è possibile che abbia annullato l'iscrizione a ruolo... avrà, semmai, effettuato lo sgravio in adesione alla decisione della Commisisone tributaria...
 
x turi: che differenza c'è tra sgravio e annullamento dell'iscrizione a ruolo?
 
Re: Appello post annullamento ruolo x Marcello

Nessuna differenza, ho precisato che lo sgravio o l'annullamento del ruolo non costituisce cessata materia del contendere
avendo l'ufficio proposto appello...
A maggiore intelligenza, ove la cartella dei pagamenti costituisse atto di accertamento e non di riscossione il ruolo non verrebbe annullato ma sospeso per effetto della decisione della ctp...
 
Re: Appello post annullamento ruolo x Marcello

Scusate, ma supponendo che la ctr dia ragione all'ufficio, questa che farebbe ? Iscriverebbe di nuovo il debito a ruolo ? Se la cartella era in ritardo prima figuriamoci dopo...
 
bravo max70, il problema è proprio quello; abbiamo avuto a che fare con un vostro collega estremamente scorretto, che ha fatto fuoco e fiamme per avere lo sgravio dopo il primo grado, ottenendo tanto di sentenza che ce lo imponeva, per poi contestare la tardività della nuova cartella dopo che la CTR ci aveva dato ragione. Anche per questo ora ci limitiamo a sospendere la cartella originaria, e del resto penso sia la cosa + logica. Se la cartella è l'atto impugnato (ovvio che questa è la fattispecie), sgravarla equivarrebbe ad annullare un accertamento, cosa che nessuno si sogna di fare o di chiedere dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente. In ogni caso, essendo cmq nell'ambito del contenzioso, che non prevede la prescrizione, ritengo che una sentenza successiva favorevole all'Ufficio costituisca comunque titolo per la reiscrizione a ruolo di cartelle sgravate, a prescindere dalla tempistica (ovvero si guarda alla tempistica processuale e non a quella del 36bis etc.). Che ne pensate?
 
A mio avviso dopo una sentenza di primo grado favorevole con dispositivo del tipo "annulla la cartella e ordina la cancellazione dell'iscrizione a ruolo", l'Ufficio dovrebbe adeguarsi alle statuizioni del giudice: questo a prescindere dalla proposizione di un atto di appello. Sul punto giova rammentare che nel processo tributario le sentenze favorevoli sono esecutive (al pari di quelle civili), con l'eccezione delle sentenze che decidono una causa di rimborso: quelle (è qui sta una grande ingiustizia in danno dei contribuenti) sono esecutive solo dopo il loro passaggio in giudicato.
 
Io non credo si possa dire d’essersi comportato in maniera scorretta il collega che ha mostrato, invece, di non "temere" l’ufficio e minacciato l’esecuzione forzata, così come qualche volta sono stato costretto a fare io nel caso in cui non avevo ottenuto la sospensione giudiziale.
L’ufficio dovrebbe (ma non lo fa mai), in luogo della temporanea sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, procedere allo sgravio delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al deciso ed eventualmente procedere all’emissione di un nuovo ruolo ove decisione successiva fosse di parere contrario…
 
tuti, qui non si parla di esecuzione forzata ma di un giudizio apposito, comunque quello fu un caso di disattenzione, normalmente lo sgravio lo facevamo, e anche in quel caso lo avremmo fatto, ma si dà il caso che nelle more del giudizio la CTR si era già pronunciata dandoci ragione, quindi in base a cosa facevamo lo sgravio di una cartella che era già stata ritenuta legittima dalla CTR? Cmq la scorrettezza sta nell'impugnare di nuovo in primo grado quel ruolo, invece che in Cassazione (dove venne chiesto il ritiro del ricorso...); e questo è tra l'altro il motivo per cui ora facciamo solo la sospensione. Attenzione, a scanso di equivoci, non sto parlando dell'iscrizione provvisoria da accertamento! Quella la sgraviamo immediatamente; mi riferisco alla cartella come oggetto del ricorso principale, 36bis etc...
 
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