La norma prevede l’acquisto e non la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli. L’atto può essere intestato alla moglie in regime di comunione con il lavoratore che richiede l’anticipazione: Cass.n.10371 del 3.12.1994.
Il contratto collettivo di lavoro non mi sembra preveda condizioni migliori.
Ma ancor prima della valutazione della natura e dei presupposti la Cassazione, con decisione n. 2749 del 5.3.1992, ha stabilito che l’anticipazione non spetta per le imprese al di sotto di 25 dipendenti in quanto non sono previste le frazioni alla percentuale di legge (entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti).
Del resto, se così non fosse, verrebbe vanificato il limite numerico posto a salvaguardia degli interessi delle piccole imprese…
Non mi sembra che in caso di deroga siano previste sanzioni a carico del datore di lavoro…;-)
[%sig%]