Articolo 13
Determinazione dell'imposta
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.