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ANNULLAMENTO SCONTRINI FISCALI

M

MIMMA

Ospite
LAVORO IN UN NEGOZIO DOVE SI VENDONO PEZZI DI RICAMBIO. CI SORGE UN PROBLEMA:
CI HANNO DETTO CHE GLI SCONTRINI FISCALI NON POSSONO ESSERE ANNULLATI, MA ALLORA QUANDO CI TORNA UN CLIENTE AL QUALE ABBIAMO SBAGLIATO A DARE UN RICAMBIO E QUEST'ULTIMO RIVUOLE I SOLDI, COME POSSIAMO FARE?

GRAZIE

CONSIDERATE CHE FACCIAMO SIA SCONTRINI CHE FATTURE.

[%sig%]
 
La chiusura cassa la fai in diminuzione di quello scontrino naturalmente conservandolo...e facendo notare il tutto prima nota corrispettivi
 
ALLORA MI STAI DICENDO CHE GLI SCONTRINI SI POSSONO ANNULLARE?

MA ANCHE SE SONO DI 2 O 3 GIORNI PRIMA?
C'è UNA TERMINE ENTRO IL QUALE SI POSSONO ANNULLARE?
 
Per giustificare la riduzione fiscale dell’incasso a seguito della restituzione della merce da parte del cliente, deve essere emesso un normale scontrino fiscale compilato soltanto alla voce “rimborsi per resi di merce venduta”.
Non è possibile rilasciare lo scontrino
manuale, la cui emissione è riservata ai commercianti ambulanti itineranti.
Inoltre, lo storno dell’incasso è ammesso solo se vi è la restituzione dello scontrino originario e sempre che ciò avvenga entro un arco temporale definito.
L’importo di tale scontrino deve essere annotato con segno negativo nel registro dei
corrispettivi, in diminuzione degli incassi giornalieri, e deve essere memorizzato nel
giornale di fondo alla riga “rimborsi per resi di merce venduta”. In questo modo, si rispettano le indicazioni contenute nell’allegato A del D.M. 23.03.1983, secondo cui l’importo totale dello scontrino emesso dall’apparecchio misuratore fiscale non può risultare negativo.
Lo scontrino, infatti, non evidenzia un importo con segno negativo, ma è la causale
movimentata che legittima una registrazione con tale segno nel registro dei corrispettivi.

rm 07/04/2005 n. 45
 
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