Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

anf e reddito del socio di srl

Ciao Domenico, non trovo riferimento relativo al reddito da considerare per il socio di srl.
Puoi darmi una mano?
Grazie come sempre.
Ciao MariaLaura
 
Salve, il riferimento è il seguente messaggio inps:

Inps Messaggio N. 10225
Roma, 18 giugno 2012

D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Ufficio: Area Normativa e contenzioso
per prestazioni a sostegno reddito familiare

Oggetto: redditi imputabili al socio di s.r.l. ai fini dell’erogazione dell’Anf

Facendo riferimento ad alcuni quesiti riguardanti i redditi da considerare per l’erogazione degli assegni al nucleo familiare, nel caso in cui i componenti il nucleo siano soci di s.r.l., nell’ottica di fornire indicazioni uniformi di comportamento a tutto il territorio nazionale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare, poiché ai fini previdenziali è disposto che il reddito imponibile per i soci di s.r.l. sia costituito dalla parte del reddito in ragione della quota di partecipazione agli utili a prescindere dalla distribuzione degli stessi (circ. 102/2003), alcune sedi hanno chiesto se fosse possibile considerare tale imponibile previdenziale come reddito d’impresa imputabile in capo al socio anche ai fini dell’erogazione dei trattamenti di famiglia.

L’art. 2, comma 9, d.l. 69/1988, in materia di assegni al nucleo familiare, dispone: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000 (euro 1032,91).” Pertanto, ai fini dell’erogazione ANF, devono essere presi in considerazione i redditi imputabili direttamente in capo ai soci.

A tal proposito, il T.U.I.R. dispone che il reddito fiscale delle società a responsabilità limitata è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio d’imposta, le variazioni in aumento o diminuzione previste dallo stesso testo unico (art. 83, T.U.I.R.). Il reddito così risultante, se di valore positivo, in regime di tassazione ordinaria, è imputato ai fini fiscali in capo a ciascun socio, se distribuito e se il socio è qualificato (art. 67, comma 1, lettera c), in proporzione alla percentuale di partecipazione e nella misura del 49,72% (art. 47 T.U.I.R. combinato con il disposto di cui all’art. 1 D.M. 2/4/2008 emanato in base alla Legge n. 244/2007 finanziaria 2008). Pertanto, ai fini ANF, andrà indicato come reddito non derivante da lavoro dipendente, il 49,72% dell’utile distribuito al socio, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il socio non sia qualificato, l’importo dell’utile distribuito costituisce per intero la base imponibile alla quale andrà applicata la cedolare secca del 12,50% (art. 5, comma 2, del Dlgs 21 novembre 1997 n. 461). In questo caso, ai fini ANF, l’utile percepito, sempre se distribuito, se da solo o sommato ad altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superi l’importo di euro 1032,91, andrà indicato per intero.


In sostanza, qualora la società non presenti utili d’esercizio o decida di non procedere alla distribuzione degli stessi, può succedere che il socio risulti non possedere redditi derivanti dalla partecipazione ad una s.r.l., ciò indipendentemente dall’obbligo del versamento del minimale contributivo previsto in tali casi dalle norme previdenziali. Inoltre, nel caso in cui l’utile sia distribuito ed il socio sia qualificato, da quanto sopra detto, l’imponibile previdenziale non potrebbe mai corrispondere all’imponibile fiscale da prendere in considerazione ai fini ANF: l’imponibile fiscale da imputare al socio è pari al 49,72% dell’utile percepito.

Nel caso in cui, invece, la s.r.l. abbia optato per la tassazione per trasparenza, si imputa il reddito prodotto dalla società a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione (quindi, anche in assenza di distribuzione degli utili), proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (artt. 115-116 T.U.I.R.). Pertanto, in questo caso, i due imponibili, quello previdenziale, sempre che non sia dovuto il minimale per mancanza di redditi di impresa, e quello fiscale, imputabili in capo al socio, coincidono.


In sintesi:


  • nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione ordinaria e ci sia stata distribuzione di utili occorre distinguere:

- se il socio è qualificato: l’imponibile ai fini ANF è costituito dal 49,72% dell’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione e, quindi, non c’è mai corrispondenza con l’imponibile previdenziale;


- se il socio non è qualificato: l’imponibile ai fini ANF è costituito dall’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione (sempre se tale importo, sommato ad altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, risulti superiore a euro 1032,91) e, quindi, c’è corrispondenza con l’imponibile previdenziale (tranne che nel caso in cui il reddito d’impresa sia inferiore al minimale di legge);


  • nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione ordinaria e non ci sia stata distribuzione di utili:

- il reddito derivante da partecipazione alla s.r.l. ai fini ANF sarà pari a zero e, quindi, non c’è corrispondenza tra imponibile ai fini ANF e imponibile previdenziale (poiché il reddito d’impresa è sicuramente inferiore al minimale di legge);


  • nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione degli utili:

- l’imponibile ai fini ANF è costituito dal reddito prodotto dalla società imputato in capo a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione e, quindi, c’è corrispondenza con l’imponibile previdenziale (tranne che nel caso in cui il reddito d’impresa sia inferiore al minimale di legge).



Il Direttore centrale


Luca Sabatini
 
Grazie Domenico, "meno male" che per l' inps e patronati vari non esisteva nessuna disposizione.
Sempre prezioso il tuo aiuto.
Grazie di nuovo
Ciao
MariaLaura
 
Alto