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ancora reverse

luigi1

Utente
scusate, ma piu' loggo e piu' faccio confusione: una srl, che fa lavori edili, prende in subappalto da una soc. di costruzioni un lavoro per rifacimento di un tetto con fornitura di materiale. per quanto ne so , dobrebbe essere esclusa la prestazione resa nell'ambito di una fornitura con posa in opera e quindi assoggettata al IVA. prezzo del lavoro 40.000 costo del materiale 30.000. chi mi da' conferma grazie
 
Riferimento: ancora reverse

scusate, ma piu' loggo e piu' faccio confusione: una srl, che fa lavori edili, prende in subappalto da una soc. di costruzioni un lavoro per rifacimento di un tetto con fornitura di materiale. per quanto ne so , dobrebbe essere esclusa la prestazione resa nell'ambito di una fornitura con posa in opera e quindi assoggettata al IVA. prezzo del lavoro 40.000 costo del materiale 30.000. chi mi da' conferma grazie

Allora,facciamo questo ragionamento!
La s.r.l.industria edile e' in subappalto lavori, con a monte un appalto di lavoro edile motivo per cui qualora nello svolgimento delle proprie lavorazioni ci fossero i presuppostoi normativi si applica Reverse Charge.-
Detto questo la lavorazione di subappalto,consiste nel rifacimento del tetto m fermerei qui, perche' la fornitura di materiale non esiste ovvero il materiale e' parte inglobata nel compimento dell'opera.-
La distinzione tra appalto e' vendita e' sempre stata alquanto dificoltosa con riferimento alla normativa IVA in quanto sia la prassi che la giurisprudenza sono intervenute con numerose pronunce e sentenze.
Ti richiamo una risoluzione utilissima per chiarire i dubbi di fatturazione con Iva (in presenza di fornitura di beni con posa in opera) oppure Reverse (in presenza di lavorazione in subappalto).-
Con risoluzione 5 luglio 1976 n.360099 nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 28.10.1958 n.3517 preciso' che ><gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto devono essere ricercati nella prevalenza del "fare" sul "dare" e come chiarito ulteriormente dalla suprema corte con sentenza n.1114 del 17.04.1970 deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volonta' delle parti ha voluto dare maggiore rilievo al trasferimento di un bene od al processo produttivo di esso.-
L'assonime con propria circolare n.45 del 30.07.2007 consiglia alle imprese associate di redigere un contratto in forma scritta in modo da fornire prova documentale in merito alla fatturazione adottata,tenuto conto del confine molto labile "tra appalto e fornitura con posa in opera" che in alcuni casi potrebbe portare a contestazioni in caso di controllo da parte amm.finanziaria.-
Ritornando a bomba al tuo caso, lavorazione rifacimento tetto in subappalto applicazione del regime di reverse charge.-
Una buona giornata.-:yes2:
 
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