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BENI AMMORTIZZABILI COSTO Inf.516 Euro
CARATTERE FACOLTATIVO dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986: La norma in oggetto usa la formulazione “è consentita” con riferimento alla deduzione integrale delle spese di acquisizione di beni di costo unitario non superiore a Euro 516 (Lire 1.000.000). Pertanto, si tratta di una facoltà lasciata al contribuente il quale può scegliere di adottare il regime normale dell’ammortamento per quote annuali, ovvero la deduzione integrale nell’esercizio. Si ricorda che la scelta tra ammortamento per quote annuali e deduzione integrale ha natura definitiva. Di conseguenza se all’inizio si sceglie il regime ordinario non sarà più possibile cambiare regime fiscale negli esercizi successivi (R.M. 19.10.1976, n. 9/1551-76).
INDIVIDUAZIONE DEI BENI: Con la R.M. 04.01.1979, n. 9/1751 l’Amministrazione finanziaria precisa il concetto di beni il cui costo unitario non è superiore a Euro 516 (Lire 1.000.000); tali beni devono essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base della pratica la dottrina ha individuato quattro diverse categorie di beni:
a) beni singoli;
b) beni plurimi eterogenei;
c) beni plurimi identici;
d) beni composti.
L’analisi del concetto di “singola autonoma utilizzazione” determina dubbi interpretativi che creano difficoltà nella classificazione dei beni in una delle quattro categorie indicate. Nella trattazione che segue si cercherà di risolvere le difficoltà di classificazione dei beni il cui costo unitario non è superiore a Euro 516 (Lire 1.000.000). Al riguardo sarebbe comunque opportuno un intervento ministeriale.
BENI SINGOLI: Tali sono i beni singolarmente suscettibili di autonoma utilizzazione senza l’uso di altri beni.
BENI PLURIMI ETEROGENEI: Si considerano beni plurimi eterogenei i beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio nel caso di un’impresa che deve effettuare l’arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.) si deve considerare come bene strumentale l’intero arredamento e non il singolo bene acquistato. Invece, nel caso in cui nell’esercizio successivo l’impresa acquisti una nuova scrivania, questa deve essere considerata come bene singolo ai fini dell’applicazione dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 anche se va ad aggiungersi all’arredamento preesistente. Al fine di individuare i beni accessori ad altri, non essendo indicato legislativamente alcun criterio ci si deve affidare al buon senso. Nella pratica un bene diventa accessorio ad un altro bene quando viene destinato a completamento del bene stesso.
BENI PLURIMI IDENTICI: Sono beni plurimi identici i beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell’impresa. L’applicazione dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 ai beni plurimi identici ha suscitato un notevole dibattito dottrinale:
1. parte della dottrina ritiene opportuno considerare complessivamente i beni plurimi identici, che pur essendo suscettibili di utilizzazione individualmente, sono nella realtà parte di un insieme di beni strettamente collegati fra loro ed aventi un’utilizzazione comune all’interno di un’impresa (ad esempio i piatti e le posate nell’esercizio dell’attività di ristorazione). Pertanto, secondo tale orientamento dottrinale i beni plurimi identici, che possono essere utilizzati individualmente, devono essere considerati singolarmente per verificare il limite di Euro 516 (Lire 1.000.000), soltanto se non hanno la medesima destinazione nell’esercizio dell’attività d’impresa;
2. altra parte della dottrina critica la precedente interpretazione sottolineando che tutti i beni dell’impresa sono accomunati da una medesima destinazione, in quanto tutti destinati all’esercizio dell’impresa. Di conseguenza per tale orientamento dottrinale tutti i beni dell’impresa devono essere considerati autonomamente, indipendentemente dalla loro destinazione, e quindi la verifica del costo unitario non superiore a Euro 516 (Lire 1.000.000) va effettuata sempre nei confronti dei singoli beni. Nella pratica è prevalente l’interpretazione di cui al punto 2.
BENI COMPOSTI: L’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 non si applica ai componenti che costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto (ad esempio, la cassettiera di una scrivania, video di un computer). Per i beni composti non potendo individuare il presupposto dell’autonoma utilizzazione del singolo componente la verifica del rispetto del limite di Euro 516 (Lire 1.000.000) deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti.
COSTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 67, CO. 6, D.P.R. 917/1986: Stabilito che tale norma è applicabile solamente ai beni suscettibili di autonoma utilizzazione si possono escludere dall’ambito della sua applicazione le spese di manutenzione riguardanti tra l’altro i costi relativi ai pezzi di ricambio e quelli relativi alle manutenzioni straordinarie. Infatti, la deduzione integrale di pezzi che sostituiscono componenti di beni già presenti in patrimonio segue le regole ordinarie: i costi in oggetto vanno dedotti per quote annuali, se capitalizzati, oppure a norma dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986 se spesati nell’esercizio. Perciò, le spese di manutenzioni, ordinarie e straordinarie, non si possono dedurre a norma dell’art. 67, co. 6, D.P.R. 917/1986.