Riferimento: ammortamenti 2006
Modalità di ammortamento fiscale - sono:
ORDINARIO - in base alle tabelle ministeriali; ridotto a 1/2 per il primo esercizio di entrata in funzione (nuovi e usati). La quota di ammortamento non subisce modificazioni per effetto di temporanee sospensioni nell'utilizzo del bene durante l'anno; ci sono però decisioni di C.T. che propendono per il ragguaglio.
INTEGRALE – v. § attrezzature minute e beni di costo unitario inf. A € 516,46.
ANTICIPATO - fino a 1 volta il coefficiente ordinario; possibile per l'esercizio di acquisizione e per i due successivi per i beni nuovi. Se i beni acquistati sono usati l'ammortamento anticipato è ammesso nel solo esercizio di entrata in funzione del bene.
ACCELERATO - in proporzione alla piùintensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore, con onere della prova a carico del contribuente (vedi § Ammortamento accelerato).
RIDOTTO - in misura inferiore a quello ordinario: non esiste più un minimo di deduzione delle quote di ammortamento. L’ammortamento può essere ridotto senza limitazione alcuna.
Vecchio regime ammortamento:
possibile fino al limite minimo del 50% di quello ordinario (per il primo anno 50% del 50%);
se superiore alla metà, l'ammortamento non dedotto si poteva dedurre alla fine del normale periodo;
se inferiore alla metà causa utilizzazione del bene inferiore a quella normale del settore, tutto l'ammortamento non utilizzato poteva essere dedotto alla fine del periodo di ammortamento;
se inferiore alla metà per scelta del contribuente la differenza tra ammortamento contabilizzato e la metà della quota non era più ammortizzabile, nemmeno qualora manutenzioni e riparazioni frequenti avessero allungato la vita utile del bene (R.M. 22.11.01 n. 187/E).