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Ammontare sanzioni

Dopo aver ricevuto avviso di accertamento e presentato istanza di accertamento con adesione conclusasi con esito negativo, posso provvedere al pagamento di 1/3 delle sanzioni per bloccarle per poter poi impugnare dinanzi alla CTP l'avviso ricevuto???...se si il pagamento delle stesse può essere rateizzato???...qualora non provvedessi al pagamento delle sanzioni nella misura di 1/3 in caso di soccombenza dinanzi alla CTP mi sarebbe applicata la sanzione piena????

Grazie
 
In occasione della recente manifestazione "Telefisco 2012" l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, ha chiarito che anche dopo l'esito negativo dell'accertamento con adesione il contribuente può prestare acquiescenza alle sole sanzioni ex art. 17 c. 2 Dlgs 472/97; questo perché tale norma stabilisce che la definizione è ammessa entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e non entro i 60 gg. dalla notifica dell'atto comprendendovi quindi anche il termine più lungo (150 gg.) previsto nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Circa le modalità di effettuazione della definizione, basta seguire quanto indicato nelle avvertenze presenti nell'avviso di accertamento. La mancata definizione comporterà l'applicazione in misura piena. Al contrario, in caso di definizione delle sole sanzioni e vittoria in giudizio, il contribuente non potrà ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di definizione.
Ciao.
 
In occasione della recente manifestazione "Telefisco 2012" l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito, ha chiarito che anche dopo l'esito negativo dell'accertamento con adesione il contribuente può prestare acquiescenza alle sole sanzioni ex art. 17 c. 2 Dlgs 472/97; questo perché tale norma stabilisce che la definizione è ammessa entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e non entro i 60 gg. dalla notifica dell'atto comprendendovi quindi anche il termine più lungo (150 gg.) previsto nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Circa le modalità di effettuazione della definizione, basta seguire quanto indicato nelle avvertenze presenti nell'avviso di accertamento. La mancata definizione comporterà l'applicazione in misura piena. Al contrario, in caso di definizione delle sole sanzioni e vittoria in giudizio, il contribuente non potrà ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di definizione.
Ciao.

Grazie per la risposta

Proprio stamattina sono stato all'agenzia delle entrate ed ho ravvisato la volontà di pagare 1/3 delle sanzioni ma in maniera rateale citando l'art.24 comma 2 D.lgs 18/12/1997 n.472 che, se non ho male interpretato, mi da questa possibilità...il funzionario dell'ufficio invece mi ha detto che sarebbe stato inutile presentare istanza di rateizzo in quanto mi sarebbe stata respinta dato che, a suo avviso, la terza parte delle sanzioni deve essere pagata in un unica soluzione...è effettivamente così???

Grazie
 
La norma (art. 17 c. 2 Dlgs 472/97) ammette la definizione agevolata solo se il pagamento di 1/3 delle sanzioni avviene entro il termine di presentazione del ricorso. Inoltre il codice tributo da utilizzare nel mod. F24 (9601) non prevede l'utilizzo del campo "rateazione" presente nel mod. F24. Sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 24 c. 2 del Dlgs 472/97 francamente la vedo dura, soprattutto perché la norma ha carattere eccezionale e l'eventuale concessione è rimessa totalmente all'ufficio che ha emanato l'atto.
Ciao.
 
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