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ammissione al passivo fallimento

F

filippo

Ospite
Un creditore (banca) è stato ammesso al passivo della procedura in quanto il fallito era fidejussore del debitore principale della banca. L'ammissione è stata fatta "condizionatamente al mancato pagamento del debitore principale" nei confronti della banca. Il curatore dovrà quindi procedere all'azione di regresso per il recupero (dal debitore principale) della somma ammessa al passivo anche se materialmente tale somma sarà pagata (forse) solo in futuro con il riparto? (E' stata cioè solo ammessa al passivo). In sede di riparto, qualora vi fossero i fondi, come bisogna comportarsi per il pagamento del credito della banca? Ringrazio chiunque vorrà rispondemi.
 
l'azione di regresso potrà essere proposta solo dopo aver concretamente effettuato il pagamento.

ciao
 
Questo significa che l'azione di regresso potrà essere proposta dal fallito quando tornerà in bonis dopo la chiusura del fallimento e solo per la cifra che la procedura avrà pagato (a seguito di riparto) alla banca? Ringrazio fabio corna se vorrà continuare a rispondermi.
 
attenzione a non far segnalare il fidejussore alla centrale rischi a.b.i. altrimenti con le banche hai chiuso
 
Direi di si. Infatti se il pagamento vien effettuato dal fidejussore in sede di riparto finale dei beni fallimentari, in capo a costui, tornato in bonis, compete la successiva azione finalizzata al ristoro di quanto pagato.

Ovviamente va valutata l'opportunità di agire, tenendo conto della presunta capacità finanziaria del debitore.

ciao
 
ringrazio fabiano corna per le risposte fornitemi e gli chiedo qualche delucidazione sulla seconda parte della domanda e cioè in sede di riparto (qualora ci sono i fondi) come si deve comportare il curatore deve cioè prima accertarsi (e come) se il debito nei confronti del debitore principale sia stato riscosso dalla banca (e per quale ammontare)?
 
sicuramente. Infatti il senso della riserva legata all'ammissione del credito è proprio quello di generare il pagamento solo in via residuale, nel caso, cioè, in cui il debitore principale non abbia adempiuto all'obbligazione.

Pertanto sicuramente il curatore deve accertarsi che il pagamento sia stato eseguito, direi mediante richiesta di dichiarazione da entrambe la parti (non vedrei altre modalità di accertamento). Nel caso di pagamento parziale il versamento verrà eseguito per la differenza, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1193 del c.c.

ciao
 
Ringrazio Fabiano Corna per la tempestività e la competenza con le quali ha risolto i miei dubbi.
Ciao.
 
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