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Amministrazione condominio

marimec

Utente
Buona sera, avrei bisogno di un aiuto: qualcuno sa come funziona per essere amministratori? o se si può fare in autonomia con tutti gli abitanti della palazzina?!
Vi spiego meglio:
abito in una palazzina di 16 appartamenti, ho un'amministratrice che sembra pari ad uno strozzino, vorrei provare a cambiare le cose, ma non sono molto informata, sul web ognuno dice la sua, purtroppo senza le certezze. So che l'amministratore oltre i tre appartamenti è obbligatorio (figura che invece nelle palazzine dove abita mio fratello non hanno, pagano soltanto in comune la luce della stradina privata), ma se mio padre avesse la qualifica adatta per tale ruolo potrebbe candidarsi e poi noi abitanti ci gestiamo da soli?! Serve un c/c per il condominio con entrate obbligatorie?! Spero mi potrete dare un aiuto, una spiegazione. Grazie anticipatamente.
 
ritengo che occorra verificare la durata del mandato di amministratore e attendere la scadenza per non rinnovarlo più e nominare altra persona.
nel caso che il mandato sia molto lungo attendere che venga convocata l'assemblea per il rendiconto consuntivo ed in tale sede, alla luce di eventuali irregolarità, revocare il mandato.
ciao
 
Per un ulteriore contributo. Con la riforma del condominio è stato previsto che l'amministratore possa essere revocato in ogni tempo, anche prima della scadenza del suo incarico ed anche senza giustificato motivo. Lo ha ribadito prima una giurisprudenza unanime ed ora il codice civile nella sua nuova versione per il quale è possibile che il regolamento condominiale determini, per la revoca stessa, maggioranze inferiori a quelle dei presenti in assemblea e della metà dei millesimi. Qualora si voglia revocare l'amministratore in anticipo, diviene in effetti necessario convocare un'assemblea straordinaria, ed a convocarla, sembra un paradosso, ma spetti proprio all'amministratore attualmente in carica il cui mandato viene interrotto. Tra l'altro la riforma stessa ha anche moltiplicato i motivi per cui l'amministratore possa essere revocato invece per "giusta causa"; tra questi ricordiamo l'omessa convocazione dell'assemblea, la mancata esecuzione di provvedimenti imposti dal giudice, la mancata esistenza o uso di un conto corrente condominiale, non aver curato la tenuta del registro di anagrafe condominiale, l'aver permesso la cancellazione dai registri immobiliari delle formalità per un credito insoddisfatto (pignoramenti, ipoteche) ecc. ecc.
ciao
 
nessuno discute sulla possibilità di revoca dell'amministratore in ogni momento reso ancora più evidente dalla nuova normativa.
il problema è che ci si espone ad una possibile richiesta di danni laddove la revoca non fosse ben motivata.
inoltre la revoca dovrebbe essere indicata nell'oggetto della convocazione e come ha indicato oltrebor, appare un paradosso atteso che dovrebbe essere lo stesso amministratore a convocarla.
nel caso dell'approvazione del rendiconto, come ho accennato nel mio precedente scritto, può essere effettuata anche se non prevista dall'ordine del giorno.
ciao
 
Scusa Giuseppe, forse non ho ben compreso io la questione. Stando alla nuova riforma, come ho scritto prima "è stato previsto che l'amministratore possa essere revocato in ogni tempo, anche prima della scadenza del suo incarico ed anche senza giustificato motivo. Tu scrivi che: "il problema è che ci si espone ad una possibile richiesta di danni laddove la revoca non fosse ben motivata". Non capisco per quali motivi la revoca vada ben motivata, se è previsto che la stessa si possa esercitare "senza un giustificato motivo". In questo caso, a me sembra, che la possibile ed eventuale pretesa dell'ex amministratore di risarcimento dei danni, sia infondata e destinata a cadere nel nulla, non ti pare?
ciao
 
due problemi separati
in ogni tempo significa forse che la revoca può essere presa dall'assemblea senza che sia prevista dall'ordine del giorno? io ritengo che ciò non si possa fare se non in occasione dell'approvazione del rendiconto.
la revoca di per sè avviene prima della scadenza del mandato diversamente non sarebbe revoca.
la seconda questione è il risarcimento e ritengo che la richiesta di danni possa essere espletata anche in presenza di questa norma.
metti il caso che l'amministratore venga revocato per aver mal predisposto il rendiconto e successivamente viene fuori che invece è stato fatto in modo corretto. non credi che si è in presenza di una revoca annullabile? è una mia mera sensazione dettata solo dall'esperienza, atteso che io non sono un giurista.
ciao
 
Ultima modifica:
ciao!la riforma del condominio è intervenuta apportando novità alle disposizioni del codice civile anche per quanto riguarda l'amministratore, che deve avere dei requisiti ben precisi, tra gli altri diploma e corsi di formazione in amministrazione condominiale, qualora l'amministratore fosse un condomino questi requisiti possono non esserci purchè ci sia un'adeguata formazione periodica, non ci si avventura amministratori. Il c/c serve perchè deve essere chiara la situazione patrimoniale del condominio comunque guarda per tutte le info sulla nomina, i requisiti e i poteri dell'amministratore dopo la riforma in vigore dal 18 giugno puoi leggere questo articolo ben fatto che ti chiarisce un pò le idee

Riforma del Condominio, amministratore: nomina, requisiti, poteri e revoca. Ecco le novità
 
Ultima modifica di un moderatore:
ciao ti avevo già risposto ma non so perchè è saltato il mio intrvento cmq secondo la nuova normativa l'amministratore deve avere il diploma e deve aver praticato corsi di formazione in amministrazione condominiale qualora l'amministratore fosse un condomino del palazzo allora potrebbe non possedere questi requisiti purchè pratichi una formazione periodica, non ci si avventura amministratori. Il c/c credo proprio sia obbligatorio perchè la situazione patrimoniale dello stabile deve essere chiara e trasparente, cmq per tutte le info sull'amministratore, nomina, requisiti, poteri e revoca ti rinvio a questo articolo ben fatto che potrebbe chiartirti qualche dubbio

Riforma del Condominio, amministratore: nomina, requisiti, poteri e revoca. Ecco le novità
 
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