Presumo si stia parlando di una società di capitale ... quando vi è l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci, ossia quando questa, validamente riunita, sia irreversibilmente incapace di adottare le delibere essenziali per la vita societaria, quali ad esempio la nomina degli amministratori e dei sindaci (o anche l’approvazione del bilancio ad esempio), la società si scioglie.
Vedi artt. 2448 e 2484 c.c. e Cass. 24/10/1996 n.9267, trib. Roma 11/07/1984.