L'art. 31 della L. 457/1978 prevede, tra l'altro, l'IVA agevolata al 10% per i cosiddetti interventi di recupero edilizio così classificati: ""manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti;
manutenzione straordinaria: rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali, realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza mutamento dei volumi, delle superfici o della destinazione d'uso (es. costruzione scale, rinnovo pavimenti etc.).
Poichè lo spirito della norma è da ricollegarsi a tutto ciò che riguarda gli ""INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO"" intendento per tali gli interventi sui fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/10 (abitazioni)occorrerà osservare di volta in volta se l'intervento è correlato a quanto detto sopra. Va da se che tutte le volte che verrà emessa fattura o ricevuta fiscale con aliquota agevolata, il cliente DOVRA' RILASCIARE APPOSITA DICHIARAZIONE SCRITTA esimendo quindi l'artigiano da ogni responsabilità.
Spero che la risposta sia stata esaustiva.