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aliquota 4% - fattura d'aquisto

pinus

Utente
Vi pongo un quesito:
Può un soggetto che effettua prestazioni di servizi (impianti elettrici, etc.), acquistare dei beni con aliquota ridotta 4%?
In caso affermativo c'è un riferimento normativo?
Vi ringrazio in anticipo.
 
Riferimento: aliquota 4% - fattura d'aquisto

Può un soggetto che effettua prestazioni di servizi (impianti elettrici, etc.), acquistare dei beni con aliquota ridotta 4%? No
 
Riferimento: aliquota 4% - fattura d'aquisto

Vi pongo un quesito:
Può un soggetto che effettua prestazioni di servizi (impianti elettrici, etc.), acquistare dei beni con aliquota ridotta 4%?
In caso affermativo c'è un riferimento normativo?
Vi ringrazio in anticipo.

Sì, se si tratta di beni finiti (diversi dalle materie prime e semilavorate), impiegati per la costruzione di una "prima casa", con rilascio di apposita dichiarazione attestante la destinazione di tali beni.
Riferimenti: tabella A, parte II, num. 24), DPR 633/72.
 
Riferimento: aliquota 4% - fattura d'aquisto

Vi pongo un quesito:
Può un soggetto che effettua prestazioni di servizi (impianti elettrici, etc.), acquistare dei beni con aliquota ridotta 4%?
In caso affermativo c'è un riferimento normativo?
Vi ringrazio in anticipo.

Tab. A/II, n. 24 dpr 633/72​

Si considerano beni finiti quelli che, pur essendo incorporati nel fabbricato, conservano la loro individualità: sanitari, infissi, caldaie, termosifoni, caminetti ecc.
L'aliquota agevolata si applica anche all'eventuale prestazione di posa in opera, accessoria ai sensi dell'art. 12 del dpr n. 633/72.
L'aliquota agevolata non può applicarsi alla vendita dei beni per la successiva commercializzazione
(ad esempio, nel rapporto tra grossista e dettagliante).​

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, occorre che l'acquirente rilasci al cedente una dichiarazione circa la utilizzazione dei beni.​

Con circolare n. 54 del 16/5/2002 è stato chiarito che per l'applicazione dell'aliquota ridotta non è richiesto che i beni siano destinati alla realizzazione di prima casa, essendo sufficiente il requisito oggettivo della destinazione alla costruzione di abitazione non di lusso situata in edificio provvisto delle caratteristiche "Tupini".​

Spetta al contribuente dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta, provando che i beni sono stati effettivamente destinati alla realizzazione di un'opera agevolata, e non all'amministrazione finanziaria provare il contrario.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 7124 del 9/5/2003





 
Riferimento: aliquota 4% - fattura d'aquisto

Vero ecco il testo della sentenza citata da Alberto

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 09-05-2003, n. 7124 - Pres. Saccucci B - Rel. Amari E - P.M. Matera M (diff.)

[Subforniture di prodotti per l'edilizia]


Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Aliquote - Aliquote agevolate - Applicazione - Diritto - Onere probatorio - Contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie - Aliquota.



In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione (principio affermato in tema di riconoscimento dell'aliquota agevolata per l'edilizia prevista dall'art. 8, primo comma, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 891).
Svolgimento del processo
La società S. L. s.n.c. di D. P. & C. impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica dell'Ufficio, I.V.A. di Lucca relativi agli anni dal 1986 al 1991 con i quali era stata contestata l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata per l'edilizia e provveduto al recupero dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
Con sentenza n. 950/03/95 del 21/10/1995 la Commissione Tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso della società S. L., annullava gli atti impugnati ritenendo, contrariamente all'assunto dell'Ufficio secondo cui la contribuente avrebbe dovuto produrre certificazione comunale attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del d.l. 693/1980, che l'onere della prova incombeva all'Ufficio, il quale poteva assolverlo con ogni mezzo previsto dalla legge e sulla base degli elementi di fatto acquisiti. Riteneva inoltre che le violazioni contestate non sussistevano.

L'Amministrazione delle Finanze e l'Ufficio I.V.A. di Lucca, proponevano appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana deducendo che era onere della contribuente provare la legittimità dell'applicazione della aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello ritenendo che il giudice di primo grado aveva esattamente impostato la questione in termini di onere probatorio. E poiché si verteva in tema di sub - forniture di prodotti per l'edilizia (porte e finestre) era applicabile l'aliquota ridotta prevista nel settore edilizio.

Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con un unico motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Motivi della decisione

1. L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.l. 31.10.1980, n. 693, conv. con modif nella l. 22.12.1980 n. 891, e degli artt. 2697 e ss. c.c.; nonché la motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 62, primo comma, d. lg.vo 31.12.1992 n. 546.

Deduce la ricorrente che il legislatore, con l'art. 8 del D.L. 31.10.1980 n. 693, aveva concesso il beneficio dell'aliquota ridotta solo per le cessioni di immobili di civile abitazione non di lusso aventi i requisiti di cui alla L. 408/49 o di opere di urbanizzazione, nonché per le cessioni di beni finiti destinati alla costruzione o agli interventi di recupero di cui all'art. 31 lettere b - c - d - e della legge 457/78, o ancora alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione degli immobili e gli interventi di recupero sopra citati.

Con la circolare n. 14 del 17.4.1981 il Ministero aveva dato istruzioni in merito ai casi in cui non era applicabile l'aliquota agevolata.

Con risoluzioni ministeriali del 9.10.1982, n. 352394 e n. 340856 del 23.6.1983 si era poi chiarito che, oltre alle regolari autorizzazioni o concessioni comunali per usufruire dell'aliquota agevolata, occorreva produrre un attestato del Comune che riconoscesse che gli interventi erano stati effettuati in applicazione della legge 457/78 ed in conformità alla stessa.

I giudici tributari avevano indebitamente disatteso tali affermazioni, sostenendo che era onere dell'Amministrazione fornire la prova (negativa) della insussistenza del diritto al beneficio.

L'applicazione dell'aliquota ridotta doveva essere subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente dei beni (nel caso di fornitura) o del committente (nel caso di appalto) circa la destinazione dei beni. Senza questa dichiarazione il beneficio non era applicabile.

I giudici tributari avrebbero dovuto quindi accertare se tale dichiarazione esisteva e quindi se era legittima o meno l'applicazione dell'aliquota I.V.A. nella misura ridotta.

Anche il sub - fornitore di materiali doveva poi fornire la prova che i beni ceduti erano destinati all'immobile oggetto dell'agevolazione.

2. Controdeduce la contribuente che l'onere della prova deve pur sempre provenire da chi avanza la pretesa, e cioè dall'Amministrazione finanziaria.

La società S. L. richiama poi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione dell'avviso di accertamento mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. E se è sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato effettuato l'accertamento in rettifica, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo, sussiste invece in sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della rettifica nel quadro dei parametri prescelti, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento.

3. L'onere della prova in materia tributaria grava di norma sulla parte che fa valere la pretesa fiscale, e quindi sull'amministrazione finanziaria, salvo che la legge non preveda espressamente o implicitamente che debba essere il contribuente a fornire la prova di determinate situazioni a lui favorevoli.

E' in particolare il caso in cui il contribuente fa valere particolari circostanze che, pur non escludendo il diritto impositivo del fisco, ne riducono sul piano quantitativo la pretesa. In tali ipotesi, il contribuente deve provare l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della sua eccezione, non essendo possibile fare gravare sull'amministrazione finanziaria la prova di fatti negativi relativi al singolo contribuente.

In via meramente esemplificativa, si possono richiamare le fattispecie in cui il soggetto interessato fa valere costi, oneri deducibili, detrazioni d'imposta o specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Ora, poiché l'aliquota agevolata in materia di I.V.A costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria, è il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti per la sua applicazione.

Nel caso di specie è quindi la società S. L. che deve provare che l'immobile è oggetto dell'agevolazione fiscale per l'edilizia; e, in presenza di una subfornitura di materiali, che i beni ceduti siano stati destinati all'immobile medesimo, sì da rendere possibile il controllo sulla loro effettiva utilizzazione e quindi sulle finalità dell'operazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
 
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