Disorientato
Utente
Aiuto per affitti non percepiti che forse andavano dichiarati.
IN SINTESI: il problema riguarda un immobile commerciale, quindi uso non abitativo, che forse è stato trattatato in dichiarazione UNICO 2010 in maniera errata.
Il nocciolo del problema è come trattare in dichiarazione dei redditti gli affitti non percepiti su immobile a uso non abitativo. Per esperienza personale, posso dire che c'è molta confusione sull'argomento, ma sostanzialmente, ci sono due scuole di pensiero:
1) vige il principio generale di tassabilità dei canoni fino a quando sarà in corso il contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico.
Pertanto, quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione dell’immobile ad uso non abitativo [...] per convalida di sfratto come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio, i canoni di locazione dovranno essere dichiarati fino a quella data anche se non incassati.
2) i canoni non percepiti vanno dichiarati fino a quando il conduttore occupa l'immobile e non viene rilasciato il verbale di riconsegna del locale dell'ufficiale giudiziario.
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Mi rispondo da solo.
PARE che ... per le unità immobiliari non abitative, fino alla risoluzione del contratto, le imposte sui canoni non percepiti devono essere pagate e non vi è insorgenza di alcun credito d’imposta (contrariamente a quanto avviene in caso di immobili abitativi), né, tanto meno, di un diritto al rimborso.
In pratica il punto 1 esposto qui sopra. Eventuali somme corrisposte successivamente, si possono dichiarare in conto pigioni nel quadro RB, fra i redditi diversi (senza quindi la deduzione forfettaria del 15% ) a titolo di occupazione e in base al principio di cassa.
Quindi la differenza DOVREBBE essere che l'immobile a uso abitativo recupera anche i canoni non percepiti prima della risoluzione del contratto per mezzo di convalida di sfratto. L'immobile a uso non abitativo deve comunque dichiarare i canoni non percepiti fino alla data di risoluzione del contratto.
Detto questo, non mancherà occasione di imbattersi in commercialisti che sostengono ancora che bisogna dichiarare gli affitti non percepiti fino a quando l'immobile non viene riconsegnato (punto 2). Quindi? A questo punto il povero Fantozzi italiano non sa più che fare, perchè non solo deve correre per rispettare le scadenze, ma deve pure interpretare leggi che faticano a interpretare gli stessi addetti ai lavori! :clap:
IN SINTESI: il problema riguarda un immobile commerciale, quindi uso non abitativo, che forse è stato trattatato in dichiarazione UNICO 2010 in maniera errata.
Il nocciolo del problema è come trattare in dichiarazione dei redditti gli affitti non percepiti su immobile a uso non abitativo. Per esperienza personale, posso dire che c'è molta confusione sull'argomento, ma sostanzialmente, ci sono due scuole di pensiero:
1) vige il principio generale di tassabilità dei canoni fino a quando sarà in corso il contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico.
Pertanto, quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione dell’immobile ad uso non abitativo [...] per convalida di sfratto come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio, i canoni di locazione dovranno essere dichiarati fino a quella data anche se non incassati.
2) i canoni non percepiti vanno dichiarati fino a quando il conduttore occupa l'immobile e non viene rilasciato il verbale di riconsegna del locale dell'ufficiale giudiziario.
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Mi rispondo da solo.
PARE che ... per le unità immobiliari non abitative, fino alla risoluzione del contratto, le imposte sui canoni non percepiti devono essere pagate e non vi è insorgenza di alcun credito d’imposta (contrariamente a quanto avviene in caso di immobili abitativi), né, tanto meno, di un diritto al rimborso.
In pratica il punto 1 esposto qui sopra. Eventuali somme corrisposte successivamente, si possono dichiarare in conto pigioni nel quadro RB, fra i redditi diversi (senza quindi la deduzione forfettaria del 15% ) a titolo di occupazione e in base al principio di cassa.
Quindi la differenza DOVREBBE essere che l'immobile a uso abitativo recupera anche i canoni non percepiti prima della risoluzione del contratto per mezzo di convalida di sfratto. L'immobile a uso non abitativo deve comunque dichiarare i canoni non percepiti fino alla data di risoluzione del contratto.
Detto questo, non mancherà occasione di imbattersi in commercialisti che sostengono ancora che bisogna dichiarare gli affitti non percepiti fino a quando l'immobile non viene riconsegnato (punto 2). Quindi? A questo punto il povero Fantozzi italiano non sa più che fare, perchè non solo deve correre per rispettare le scadenze, ma deve pure interpretare leggi che faticano a interpretare gli stessi addetti ai lavori! :clap:
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